Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13522 - pubb. 19/10/2015

Contratti pendenti: non può essere autorizzato lo scioglimento della fideiussione già escussa o del pegno ad essa collegato

Tribunale Milano, 28 Settembre 2015. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo - Contratti pendenti - Fideiussione - Scioglimento della fideiussione già discussa - Esclusione

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Contratto di pegno collegato a contratto di fideiussione - Scioglimento del contratto di pegno - Presupposti



Non può considerarsi pendente ai sensi dell'articolo 169-bis L.F. il rapporto di fideiussione qualora, al momento della presentazione dell'istanza di scioglimento, la garanzia sia già stata escussa; a seguito dell'escussione della garanzia ed il pagamento da parte del garante, si verifica, infatti, l'estinzione della fideiussione, essendo l'adempimento del fideiussore il naturale mezzo di estinzione del rapporto di garanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui il pegno sia stato prestato a garanzia dell'obbligazione di regresso di un rapporto fideiussorio, non potrà essere sciolto ex articolo 169-bis L.F. il rapporto di pegno se il rapporto di garanzia cui è collegato non può essere sciolto perché già escusso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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