Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13344 - pubb. 14/09/2015

Pagamento integrale dell'Iva e divieto di alterazione dell'ordine delle cause di prelazione

Appello Genova, 28 Luglio 2015. Est. Bruno.


Concordato preventivo - Pagamento integrale dell'Iva - Alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione - Esclusione - Necessità di ricorso a finanza esterna - Esclusione



Il pagamento integrale dell'IVA (cui è assimilabile quello delle ritenute) non comporta una "violazione del disposto dell'art. 160, comma 2, L.F. con riguardo al divieto di alterare, con la proposta di concordato, l'ordine delle cause legittime di prelazione (e quindi anche la graduazione dei privilegi prevista dalla legge). E’ proprio della norma eccezionale derogare, in casi determinati, ad un principio generale, posto che l'art. 182-ter L.F., attribuendo al credito IVA, nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un trattamento peculiare ed inderogabile dall'accordo delle parti, non produce per ciò solo l'effetto di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a valere l'ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel particolare contesto procedurale (Cass. 25 giugno 2014, n. 14447); ne consegue che il pagamento del credito IVA, così come di quello derivante dal mancato versamento delle ritenute, non presuppone il ricorso a finanza esterna. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


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