Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13211 - pubb. 05/08/2015

Fallimento, conti speciali e spese generali addebitabili al creditore garantito da pegno o ipoteca

Tribunale Piacenza, 11 Febbraio 2015. Est. Marina Marchetti.


Fallimento - Pegno e ipoteca - Gestione della massa attiva - Conti speciali - Quota di spese generali addebitabili al creditore pignoratizio - Fattispecie



La norma di cui all'articolo 111-ter, comma 3, L.F. (secondo la quale, con riferimento ai crediti pignoratizi, il curatore deve tenere un conto speciale, con analitica indicazione delle entrate ed uscite di carattere specifico e della quota delle spese generali imputabile a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale) non lascia spazio a dubbi in ordine al fatto che il creditore pignoratizio, oltre ai costi speciali strettamente relativi al bene posto in garanzia (come le spese di conservazione, gestione e custodia), in applicazione del principio di solidarietà concorsuale da un lato e di rilevanza ed inerenza dall'altro, debba sostenere anche le spese generali della procedura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che al creditore pignoratizio non potevano essere imputate alcune spese generali quali quelle relative ad un contenzioso tributario, al giudizio di opposizione al fallimento, alle consulenze in tema di rapporti di lavoro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione della Dott.ssa Vanessa Rossi


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