Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12425 - pubb. 20/04/2015

Concordato preventivo: la facoltà di rinuncia alla procedura trova un limite nell'abuso del diritto

Tribunale Napoli Nord, 25 Febbraio 2015. Est. Di Giorgio.


Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda - Ammissibilità fino alla chiusura della procedura - Limiti - Abuso del diritto

Strumenti di composizione della crisi aziendale - Deviazione dalla loro funzione tipica - Abuso del diritto - Modalità di utilizzo tali da determinare un sacrificio sproporzionato ed ingiustificato alle ragioni dei creditori



Il ricorrente, tanto nell'ipotesi di deposito contestuale della proposta e del piano, quanto nel caso di concordato cd. con riserva, può rinunciare liberamente alla domanda di concordato preventivo fino alla chiusura della procedura (ossia sino al decreto di omologa). L'esercizio di tale facoltà, così come per qualsiasi diritto soggettivo, trova però un limite nell'istituto di carattere generale dell'abuso del diritto, il quale si concretizza in tutti quei casi in cui "il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti" (Cass. 20106/2009). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento all'area degli strumenti di composizione della crisi aziendale, può ravvisarsi abuso del diritto ogni qualvolta gli istituti creati dal legislatore per far fronte alla crisi d'impresa vengano deviati dalla loro funzione tipica, come, ad esempio, "quando le facoltà riconosciute dal legislatore siano svolte con modalità tali da determinare un sacrificio sproporzionato ed ingiustificato delle ragioni dei creditori, dilatando in modo abnorme la durata del procedimento e gli effetti dell'automatic stay" (Trib. Milano 4.10.2012). In tal senso la previsione di cui all'art. 161, co. 9, L.Fall., la quale impedisce per un biennio la riproposizione di una domanda di preconcordato qualora alla prima non abbia fatto seguito l'ammissione, costituisce un'esplicita e paradigmatica positivizzazione dei limiti che il legislatore ha voluto porre all'utilizzo abusivo dello strumento, ma non esaurisce di certo le possibili ipotesi di condotte abusive, la cui individuazione e valutazione non può che essere demandata all'attività interpretativa del giudice. (Nel caso di specie, il ricorrente, a fronte della nomina del commissario giudiziale e delle importanti lacune all'attestazione rilevate dal tribunale, anziché provvedere alle integrazioni richieste, ha presentato, dopo soli sei giorni, dichiarazione di rinunzia con contestuale nuova domanda di preconcordato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Matteo De Rosa


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