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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12295 - pubb. 23/03/2015.

L'attestazione del piano non può essere sostituita quando sia inidonea allo scopo


Tribunale di Rovigo, 20 Marzo 2015. Est. Martinelli.

Concordato preventivo - Attestazione - Sostituzione - Inammissibilità


L'attestazione del piano concordatario, nella sua forma idonea ad assolvere lo scopo previsto dalla legge, deve essere depositata al momento della domanda di concordato ed il disposto di cui all'articolo 162, comma 1, L.F. deve essere interpretato nel senso che il tribunale possa consentire esclusivamente una integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti, ma non la sostituzione di una attestazione che si sia rivelata ab origine inidonea. La possibilità, prevista dall'articolo 175 L.F., di modifica della proposta fino al momento della votazione, non depone in senso contrario a quanto affermato perché in tal caso il deposito di una nuova attestazione si rende necessario come conseguenza della modifica della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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