Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12270 - pubb. 18/03/2015

Il ritardo nelle operazioni di stima immobiliare e nel riparto delle somme già acquisite all'attivo integra violazione degli obblighi di diligenza del curatore e ne giustifica la revoca

Tribunale Forlì, 29 Gennaio 2015. Est. Pazzi.


Fallimento – Organi preposti al fallimento – Curatore – Adempimento degli obblighi di stima del compendio fallimentare e riparto ai creditori dell’attivo acquisito – Violazione – Causa legittimante la revoca del curatore – Sussistenza



Integrano violazione dei doveri connessi all’ufficio di curatore - come tali legittimanti la revoca dell’incarico - sia il ritardo nelle operazioni di stima degli immobili appresi al fallimento (nel caso di specie, operazioni non ancora ultimate a distanza di due anni dall’apertura della procedura), sia il mancato riparto ai creditori, da effettuarsi ogni quattro mesi ai sensi dell’art. 110 l. f., delle somme già facenti parte dell’attivo, risultando in tal modo compromesso l’interesse dei medesimi a conseguire quanto prima la liquidazione dell’attivo. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


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