Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12152 - pubb. 26/02/2015

Crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali e prededuzione

Tribunale Monza, 11 Novembre 2014. Est. Crivelli.


Prededuzione - Crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali - Nozione - Attività necessarie alla proposizione di un procedimento concorsuale



Tra i crediti che possono essere qualificati come prededucibili, vi sono anche quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, così come stabilito dal novellato articolo 111 L.fall. Tale nozione, tuttavia, non può esser dilatata fino a ricomprendere qualsiasi attività inerente alla ristrutturazione, bensì deve riguardare le attività necessarie al fine di addivenire alla proposizione di un procedimento concorsuale.

Nel caso di concordato, le attività necessarie al fine di proporre domanda si presumono assistite dalla prededuzione, salvo la prova, da parte della procedura, della dannosità per la massa o l’allegazione dell’inadempimento, sempre da parte del fallimento, e successivo onere probatorio che ricade in capo al professionista, relativo alla diligenza nell’adempimento. Invece, per le attività utili ai fini della presentazione del concordato, occorre che l’utilità stessa sia provata dal professionista creditore.

La prededucibilità del credito del professionista, che assiste l’imprenditore nella fase di presentazione della domanda, non è esclusa dalla circostanza per cui la proposta di concordato non abbia avuto seguito, purché sia stata seguita dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Se, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, intervenga una sentenza dichiarativa di fallimento, l’efficacia di tale sentenza retroagisce alla data di presentazione della domanda, e così tutti i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69, L.fall., nel senso disposto dall’art.69 bis, 2°co., stessa legge e così pure l’effetto ex art. 168, comma 3, ult. parte, L.fall.

L’esclusione del credito del professionista, che ha assistito l’imprenditore nella fase di presentazione della domanda di concordato, dal novero dei crediti prededucibili è giustificata nel caso in cui si sia verificato l’inadempimento da parte del professionista, su cui ricade l’onere di dimostrare il corretto adempimento della prestazione professionale (salva l’ipotesi di ammissione del concordato).

Il professionista attestatore, in caso di piano con continuità aziendale, ha il compito di indicare nella relazione lo scenario di risanamento più probabile e di valutare attentamente l’arco temporale in cui debba esser conseguito il riequilibrio.

Qualora l’attestazione ex art. 161, comma 3, L.fall. non dia conto della fattibilità del piano in continuità e della sua strumentalità a consentire il miglior soddisfacimento dei creditori, risulta carente dal punto di vista dell’idoneità della stessa a dimostrare il corretto adempimento del professionista. (Gaia Borloni) (riproduzione riservata)


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