Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12088 - pubb. 21/01/2015

Accoglimento della domanda di rivendica, implicito scioglimento della locazione finanziaria e oneri di custodia fino alla riconsegna

Tribunale Novara, 20 Gennaio 2015. Est. Valecchi.


Fallimento - Locazione finanziaria - Riconsegna dei beni - Obbligo a carico della curatela

Fallimento - Locazione finanziaria - Accoglimento della domanda di rivendica - Implicita manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto

Fallimento - Locazione finanziaria - Invito del curatore al ritiro dei beni - Mora credendi - Effetti sulle spese di custodia



Ai sensi dell'articolo 72 quater, comma 1, L.F., "al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72", con conseguente sospensione dei contratti di locazione conclusi a far data dalla pubblicazione della sentenza di fallimento ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, L.F. Conseguentemente, l'obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione finanziaria sorge, per la curatela fallimentare, solo in caso di scioglimento del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 72 quater, comma 2 L.F., allorquando il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contratto stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'accoglimento della domanda di rivendica del bene concesso in locazione finanziaria deve ritenersi implicita la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 72 e 72 quater L.F., con conseguente obbligo di riconsegna dei beni che ne sono oggetto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La comunicazione con la quale il curatore invita il proprietario dei beni concessi in locazione finanziaria a provvedere al loro ritiro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1214 c.c., vale a costituire in mora il creditore, con conseguente produzione degli effetti della mora credendi, tra i quali l'obbligo di sostenere le spese di custodia (art. 1207, comma 2, c.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Sig. Alberto Murgia


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