La rinuncia alla domanda di pre-concordato non impedisce la dichiarazione di inammissibilità del concordato e la dichiarazione di fallimento
Tribunale di Rovigo, 29 Gennaio 2015. Est. Martinelli.
Concordato con riserva - Rinuncia alla domanda - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità - Fallimento
La rinuncia alla domanda di concordato effettuata nella fase di concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. e, quindi, prima della presentazione della documentazione e del piano, non impedisce la dichiarazione di inammissibilità della domanda medesima e, ove ne sia stata fatta richiesta, la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)