Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1189 - pubb. 25/04/2008

Esdebitazione e parziale pagamento di parte dei soli creditori privilegiati

Tribunale Mantova, 03 Aprile 2008. Est. Laura De Simone.


Fallimento – Esdebitazione – Parziale pagamento di parte dei creditori privilegiati – Ammissibilità.



L’art. 142, 2 comma legge fall. deve essere interpretato nel senso che per accedere al beneficio dell’esdebitazione è sufficiente il parziale soddisfacimento di almeno una parte dei creditori privilegiati, non essendo indispensabile che detto parziale pagamento riguardi tutti i creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Il TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio, in persona dei signori:

dott. Mauro Bernardi   PRESIDENTE

dott. Laura De Simone GIUDICE REL.

dott. Vittorio Aliprandi GIUDICE

 

pronunciando sull’istanza di esdebitazione proposta da

 

P. F.

 

RILEVATO che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, che la procedura fallimentare è stata chiusa il 7.12.2006, ed ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 142 e 143 l.f. per l’accoglimento dell’istanza di esdebitazione;

 

OSSERVATO che, dalla documentazione in atti, si evince che P. F. è stato dichiarato fallito con sentenza n. 4790/95 del 5.5.1995, in estensione, quale socio illimitatamente responsabile della società P. * S.n.c.,  dichiarata fallita con sentenza n. 66/95 del 18.1.1995, e che il fallimento della società e dei soci sono stati chiusi per ripartizione finale dell’attivo con decreto di data 7.12.2006;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.19 del d.lgs.n.169/07 le norme sulla esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs n.5/2006 (16.7.2006) e quindi l’istituto è applicabile al caso in esame;

 

RILEVATO che il ricorso è stato presentato l’11 gennaio 2008 e quindi entro l’anno dal decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell’art.143 l.f.;

 

RITENUTO che, per il dettato testuale dell’art.142 l.f., sia  legittimato al beneficio dell’esdebitazione non solo il fallito persona fisica quale imprenditore individuale  ma anche il socio persona fisica  illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito a seguito del fallimento della società,  dovendo quindi escludersi  la legittimazione alla richiesta del beneficio unicamente per le persone giuridiche fallite;

 

OSSERVATO che dall’audizione del curatore all’udienza collegiale del 3 aprile 2008 è emerso che P. F. nel corso della procedura concorsuale ha cooperato con gli organi della procedura;

 

TENUTO CONTO che dagli atti del fascicolo fallimentare non si evince in alcun modo che l’istante abbia ritardato lo svolgimento della procedura fallimentare o abbia violato le disposizioni di cui all’art.48 l.f., né che abbia distratto  l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

 

RILEVATO che i certificati penali in atti attestano l’assenza di qualsiasi condanna intervenuta nei confronti di P. F. e di qualsiasi procedimento penale pendente;

 

OSSERVATO che l’istante non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

 

CONSIDERATO che dagli atti del fascicolo fallimentare emerge che in sede di riparto finale i creditori concorsuali sono stati in parte soddisfatti, essendosi provveduto al parziale pagamento dei creditori privilegiati, dovendosi interpretare il comma II dell’art.142 l.f. nel senso che è sufficiente per accedere al beneficio dell’esdebitazione che siano soddisfatti, anche parzialmente, almeno una parte dei creditori;

VALUTATO, sul punto, che la norma indicata non distingue tra creditori privilegiati e chirografari e  specificatamente non esige l’intervenuto pagamento parziale anche dei creditori chirografari, considerato che questo presupporrebbe necessariamente la integrale soddisfazione di tutti i creditori ammessi con prelazione, e tale interpretazione pare porsi in contrasto con il disposto della legge di delega laddove è indicato che la disciplina della esdebitazione deve consistere “nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della L.14.5.2005 n.80), e quindi dai debiti residui nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti, sia parzialmente che totalmente;

RITENUTO che non rivesta rilievo, ai fini interpretativi della disposizione indicata, il testo dell’art. 143, primo comma, secondo cui il tribunale dichiara inesigibili “i debiti non soddisfatti integralmente”, dovendo l’espressione intendersi riferita sia ai debiti soddisfatti parzialmente che a quelli non soddisfatti totalmente;

CONSIDERATO che nella specie i creditori privilegiati sono stati soddisfatti, in sede fallimentare, nella misura del 12,94%  e detta percentuale non può ritenersi insignificante;

 

VAUTATO che risultano verificate tutte condizioni di  cui agli artt.142 e 143 l.f.,

 

P.Q.M.

 

dichiara inesigibili nei confronti di P. F., nato a ** già dichiarato fallito con sentenza n. 4790 del 5.5.1995, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Si comunichi a cura della Cancelleria.


Testo Integrale