Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11709 - pubb. 03/12/2014

La diversità di trattamento dei crediti per Iva e ritenute nel concordato preventivo rispetto alla esecuzione, al fallimento e al concordato fallimentare è giustificabile dallo scopo e dalla natura delle diverse procedure

Appello Milano, 20 Novembre 2014. Est. Erminia Lombardi.


Concordato preventivo - Omologazione - Termine per la costituzione delle parti in giudizio - Natura perentoria - Esclusione

Concordato preventivo - Falcidia dei crediti per Iva e ritenute in assenza di transazione fiscale - Diversità di trattamento rispetto all'esecuzione fallimentare, a quella individuale ed al concordato preventivo - Giustificazione



Il termine per la costituzione delle parti in giudizio di cui all'art. 180 L.F. non ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto non impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività procedurale ancora esplicabile in relazione allo scopo perseguito dal procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di falcidia dei crediti per Iva e ritenute nell'ambito del concordato preventivo senza transazione fiscale, la diversità di trattamento di detti crediti rispetto all'esecuzione fallimentare ed a quella individuale trova giustificazione nel fatto che in queste ipotesi si è in presenza di un'esecuzione di natura coattiva, imposta al debitore, il quale risponde nei limiti di capienza del proprio patrimonio, mentre nel concordato preventivo si è in presenza di una procedura esecutiva preventiva su base negoziale ove l'imprenditore può accedere alla soluzione di composizione della crisi soltanto nell'ipotesi in cui, per determinati crediti, sia garantito l'integrale soddisfacimento. Nel concordato fallimentare, nell'ambito del quale la falcidia dei crediti è consentita e dove pure si ha una forma di composizione negoziale della crisi, la situazione non è perfettamente equiparabile a quella del concordato preventivo, in quanto, nonostante le innegabili analogie tra le due procedure - soprattutto dopo i recenti interventi legislativi del 2006 e del 2007 che ne hanno accentuato il carattere privatistico -, permangono significative differenze. Il concordato fallimentare, infatti, si inserisce in una procedura fallimentare già in atto ed è un modo alternativo di chiusura del fallimento, mentre il concordato preventivo persegue la finalità di evitarlo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alfredo Colombo


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Omologa, termine per la costituzione in giudizio

Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto


 


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