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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11617 - pubb. 17/11/2014.

La rinuncia alla domanda di concordato con riserva comporta la dichiarazione di inammissibilità


Tribunale di Rovigo, 21 Ottobre 2014. Est. Martinelli.

Concordato con riserva - Rinuncia - Inammissibilità della domanda

Concordato con riserva - Mancato deposito della proposta nel termine concesso dal tribunale - Rinuncia alla domanda - Abuso dell’istituto - Esclusione


La disposizione di cui all’articolo 161, comma 9, L.F., la quale prevede la inammissibilità della domanda di concordato con riserva qualora il debitore abbia presentato analoga richiesta nei due anni precedenti, è applicabile anche all’ipotesi in cui la domanda sia stata oggetto di rinuncia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La rinuncia alla domanda di concordato con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, L.F. comporta la dichiarazione di inammissibilità ai sensi del comma 9 dell’articolo citato, non ricorrendo la fattispecie dell’abuso dell’istituto qualora, a causa del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine concessi dal tribunale, sia stata fissata udienza per la dichiarazione di improcedibilità della domanda in contraddittorio tra le parti e per la formulazione della eventuale domanda di fallimento da parte del pubblico ministero. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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