Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11562 - pubb. 10/11/2014

Quota di stipendio o pensioni disponibili per il fallito, esigenze alimentari e tenore di vita socialmente adeguato

Tribunale Forlì, 03 Novembre 2014. Est. Anna Orlandi.


Fallimento - Quota di stipendi o pensioni disponibile per il fallito ai sensi dell’articolo 46 L.F. - Destinazione alle sole esigenze di carattere alimentare - Tenore di vita socialmente adeguato - Criteri di contemperamento



Deve confermarsi l’orientamento della Corte di Cassazione per cui, in relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ai sensi dell’art. 46 l. fall. e della quota di essi da destinare al soddisfacimento dei creditori, il Giudice delegato deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, il quale non può essere ridotto a coprire le sole esigenze di carattere alimentare, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti (cfr. Cass. 2008/2939; Cass. 2002/391). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini


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