Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11495 - pubb. 03/11/2014

Avvicendamento di più curatori e liquidazione di un unico compenso. Pagamento di crediti prededucibili contestati

Tribunale Roma, 14 Ottobre 2014. Est. Ceccarini.


Fallimento - Compenso del curatore - Avvicendamento di due o più curatori - Liquidazione di un unico compenso da ripartirsi in base all’opera prestata da ciascuno

Fallimento - Compenso del curatore cessato - Impugnazione del provvedimento di liquidazione - Riserva dell’emissione del mandato di pagamento all’esito del giudizio di impugnazione della liquidazione



Secondo un principio oggi espressamente sancito dall’articolo 39, comma 3, L.F., ma già ampiamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma della legge fallimentare di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, quando in un fallimento si avvicendano due o più curatori, il compenso deve essere liquidato una sola volta, tenendo conto dell’attivo complessivamente realizzato e del passivo accertato e ripartendo la somma così determinata in base all’opera prestata da ciascun curatore, alla durata di ciascun incarico e ai risultati ottenuti, tenuto conto della sollecitudine e della diligenza con cui sono state espletate le diverse prestazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In base al principio di cui all’articolo 111 bis, comma 3, L.F., espressamente sancito dall’articolo 39, comma 3, L.F., ma già ampiamente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma del 2006, da ritenersi pienamente condivisibile, in quanto conforme ai principi di buona e prudente amministrazione, non può disporsi il pagamento immediato dei crediti prededucibili di cui sia contestata la collocazione o l’ammontare. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto condivisibile il provvedimento del Giudice delegato che ha riservato l’emissione del mandato di pagamento del compenso liquidato al curatore cessato all’esito del giudizio di cassazione avente ad oggetto il provvedimento di liquidazione e ciò in ragione del principio di unitarietà della liquidazione dei compensi e delle spese dovute ai curatori che si sono avvicendati nello stesso fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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