Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11467 - pubb. 29/10/2014

Apporto al concordato di beni di terzi mediante trust

Tribunale Reggio Emilia, 21 Ottobre 2014. Est. Fanticini.


Concordato preventivo - Cessione dell’azienda in esercizio a terzi in data anteriore al ricorso per concordato - Continuità aziendale - Sussistenza

Concordato preventivo - Trust - Vincolo dei beni di terzi al buon esito della procedura - Valutazione del rischio di revoca dell’atto di dotazione

Concordato preventivo - Trust - Attribuzione al disponente di potere illimitato di modifica dell’atto istitutivo del trust - Non riconoscibilità nell’ordinamento italiano

Concordato preventivo - Trust - Indizi della mancanza della volontà di istituire il trust



Si deve qualificare “concordato preventivo con continuità aziendale” quello il cui piano prevede “la cessione dell’azienda in esercizio” (cosiddetta “continuità indiretta”), indipendentemente dal fatto che il godimento dell’azienda sia stato concesso a terzi in data anteriore al deposito del ricorso; ai sensi dell’art. 186-bis, comma 2°, lett. a), L.F. occorre, per tale concordato, “anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” e il controllo di “fattibilità giuridica” del tribunale riguarda sia la soddisfazione di tale requisito normativo, sia la completezza e logicità della relazione del professionista attestatore sulla sussistenza di risorse sufficienti (direttamente incidenti sulla “causa” del concordato). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, a condizione che l’elevato rischio di revoca dell’atto di dotazione da parte dei creditori del disponente non impedisca al trust di svolgere la sua funzione, cioè di garantire che l’apporto sia mantenuto alla finalità a cui il piano lo destina. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

L’attribuzione al disponente di un illimitato potere di modificare l’atto istitutivo di trust determina l’irriconoscibilità del trust nell’ordinamento italiano, poiché l’art. 2 della Convenzione de L’Aja richiede che i beni siano posti sotto il controllo del trustee. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

La modificazione ad nutum dell’atto istitutivo di trust da parte del disponente (con variazione delle finalità originarie e rideterminazione dell’assetto dei beni in trust), la designazione a guardiano dei disponente (individuato anche come beneficiario), la compiacenza del trustee (legato da stretti vincoli di parentela col disponente e a sua volta beneficiario), la pretermissione degli interessi di alcuni beneficiari costituiscono indizi della mancanza della volontà di istituire un trust e della permanenza del controllo dei beni in capo al disponente, oltre che indici sintomatici di simulazione (sham). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giovanni Fanticini


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