Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11419 - pubb. 22/10/2014

Liquidazione coatta amministrativa, cancellazione di ipoteca e pignoramenti ad opera dell’autorità di vigilanza

Tribunale Padova, 09 Giugno 2000. Est. Limitone.


Liquidazione coatta amministrativa – Azione revocatoria – Prescrizione – Termine – Decorrenza

Liquidazione coatta amministrativa – Vendita di beni immobili – Ipoteche e pignoramenti – Cancellazione – Competenza – Autorità di Vigilanza



Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine di prescrizione, ai fini dell'esercizio delle azioni recuperatorie soggette a prescrizione, decorre dal secondo dei due provvedimenti (amministrativo o giurisdizionale), cioè soltanto a partire dal momento in cui il diritto (di azione) è in concreto esercitabile: infatti, prima del decreto non c’é ancora un Commissario, e, quindi, il diritto non può essere esercitato, mentre prima della dichiarazione di insolvenza l’azione non è ancora sorta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, avuto riguardo al fatto che la vendita degli immobili si inserisce in un fenomeno liquidatorio forzoso, si applica la norma di cui all'art. 2878 n. 7 c.c., il cui preciso riferimento al provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato, consente all'autorità di vigilanza di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e dei pignoramenti) all'atto della vendita, così come fa nel decreto di trasferimento il giudice delegato (o il giudice dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 586 cc, senza necessità però di rivolgersi all'autorità giudiziaria soltanto per la cancellazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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