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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11157 - pubb. 17/09/2014.

Inammissibilità della rinuncia al concordato con riserva volta che sia spirato il termine concesso dal tribunale. Presentazione di altra domanda di concordato e abuso del diritto


Tribunale di Roma, 17 Luglio 2014. Est. Luisa De Renzis.

Concordato preventivo con riserva - Rinuncia alla domanda - Decorso del termine concesso dal tribunale - Inammissibilità

Concordato preventivo - Presentazione di una seconda domanda di concordato pendente un’istanza di fallimento - Rinuncia ad avvalersi del termine concesso ex articolo 161, comma 6, L.F. - Abuso del diritto - Inammissibilità


La rinuncia del debitore alla domanda di concordato preventivo con riserva è inammissibile quando sia trascorso il termine concesso dal tribunale per il deposito del concordato cd. pieno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere dichiarato inammissibile, per contrarietà ai principi di buona fede e correttezza, il ricorso presentato dalla parte che, dopo aver rinunciato ad avvalersi del termine concesso ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L.F., presenti una seconda domanda di concordato caratterizzata da gravi lacune quali la mancata descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa. Va in proposito precisato che, pur essendo riconosciuta al debitore la facoltà di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento, la legge non consente allo stesso di disporre unilateralmente di tale potestà relativamente ai tempi del procedimento fallimentare e di paralizzare, quindi, l’iniziativa delle altre parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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