Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11036 - pubb. 25/07/2014

Il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97

Tribunale Milano, 02 Luglio 2014. Pres., est. Lamanna.


Finanziamenti a carico del fondo PMI - Fondo di garanzia - Applicazione del privilegio alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 - Esclusione



Il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d. lg. 123/98 non si applica alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/96, art. 15 l. 266/97 (che è intervenuto successivamente nella materia). Nessun richiamo vi è, difatti, nell’art. 9, comma 5, d. lg. 123/98, né in altre disposizioni del suddetto decreto legislativo al Fondo di garanzia PMI, né vi è alcun rinvio recettizio all’art. 2, comma 100, l. 662/96 né all’art. 15 l. 266/97. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere richiamato in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005, nonché del decreto MISE del 23.11.2012 (decreti che, peraltro, si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito), posto che il privilegio può essere stabilito solamente dalla legge. Pertanto, dovendosi dare alla norma istitutiva del privilegio una interpretazione restrittiva, coerentemente con la natura speciale delle norme istitutive di privilegi (peraltro esse stesse oltremodo numerose e tali da alterare irreversibilmente la parità di condizioni nel concorso dei creditori), la norma in questione non può essere applicata alle prestazioni di garanzia a carico del Fondo PMI gestito dal MISE. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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