Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10595 - pubb. 16/06/2014

La liquidazione del fondo di investimento non comporta l'interruzione o la improcedibilità del giudizio nel quale sia parte la SGR che ne è titolare

Tribunale Roma, 20 Maggio 2014. Est. Elisabetta Ferrari.


Fondi comuni di investimento - Personalità giuridica - Legittimazione ad agire in giudizio - Esclusione

Fondi comuni di investimento - Liquidazione ex articolo 57, comma 6-bis, TUF - Interruzione o improcedibilità del giudizio - Esclusione



I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica, la quale compete, invece, alla società di gestione che ne ha la titolarità formale e che, come tale, è legittimata ad agire in giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La messa in liquidazione del fondo di investimento ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 57 TUF non comporta l'interruzione o l'improcedibilità del giudizio nel quale è parte la società di gestione titolare del fondo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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