Scioglimento dei contratti bancari in corso di esecuzione durante il concordato con riserva e contraddittorio con il terzo contraente
Tribunale di Ravenna, 30 Maggio 2014. Est. Farolfi.
Concordato preventivo - Concordato con riserva - Scioglimento dei contratti bancari pendenti - Tutela della par condicio creditorum - Contraddittorio in sede di adunanza dei creditori
Nella fase di concordato con riserva è possibile autorizzare la sospensione dei contratti bancari in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. allo scopo di tutelare la par condicio creditorum e di evitare meccanismi risolutivi in attesa del deposito del piano e dell'eventuale contraddittorio che potrà sul punto essere assicurato in sede di udienza di adunanza dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Marco Minguzzi
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