Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10080 - pubb. 20/02/2014

L’autorizzazione alla sospensione dei contratti pendenti ha effetto dalla comunicazione al terzo di voler esercitare tale facoltà

Appello Genova, 10 Febbraio 2014. Est. Caiazzo.


Concordato preventivo con riserva - Scioglimento contratti pendenti.

Sospensione e scioglimento dei rapporti pendenti nel concordato con riserva.

Concordato preventivo con riserva - Scioglimento contratti pendenti.



Può essere autorizzato lo scioglimento dei rapporti pendenti ai sensi dell’art. 169 bis l.f. anche nell’ambito di un procedimento di concordato con riserva. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo può essere autorizzato anche con riferimento a contratti di anticipo fatture nei quali la banca abbia già eseguito pressochè interamente la propria prestazione. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)
 
Gli effetti del provvedimento del tribunale che autorizza il debitore a valersi dello scioglimento dai rapporti pendenti ai sensi dell’art. 169 bis decorrono solo dal momento in cui il debitore comunica al proprio creditore di voler esercitare tale facoltà: tale dichiarazione di volontà è implicita nella notifica del provvedimento giudiziale che autorizza il debitore allo scioglimento. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco Capecchi


Il testo integrale


 


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