Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10072 - pubb. 19/02/2014

Concordato preventivo attuato mediante costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Tribunale Reggio Emilia, 27 Gennaio 2014. Est. Fanticini.


Concordato preventivo - Controllo sulla fattibilità giuridica - Esame degli atti che mettono a disposizione gli apporti dei terzi - Necessità.

Atto di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Vincolo di destinazione necessariamente collegato ad altra fattispecie negoziale.

Atto di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Esplicitazione degli interessi meritevoli di tutela - Necessità.

Atto di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Auto-destinazione unilaterale - Esclusione.

Concordato preventivo - Vincolo di destinazione a favore dell’impresa in concordato - Attribuzione agli organi della procedura della legittimazione di disporre dell’apporto del terzo - Esclusione.



Nel giudizio di omologa del concordato preventivo spetta al Tribunale il controllo sulla “fattibilità giuridica” del piano concordatario: tale verifica si realizza (anche) esaminando gli atti coi quali gli apporti dei terzi sono messi a disposizione degli organi della procedura per la loro liquidazione. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

L’art. 2645-ter cod. civ. non ha coniato una nuova tipologia negoziale, l’“atto di destinazione”; la disposizione è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. Il vincolo di destinazione non può essere “autonomo”, bensì deve necessariamente collegarsi  ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Anche ipotizzando l’ammissibilità di un “negozio destinatorio puro”, gli interessi meritevoli di tutela devono essere esplicitati nell’atto pubblico di costituzione del vincolo, senza possibilità di ricercare la causa destinationis in altre fonti. L’interesse meritevole di tutela, poi, deve riferirsi al costituente dato che la limitazione della responsabilità patrimoniale ha effetti nel suo patrimonio e rispetto ai suoi creditori. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

L’art. 2645-ter cod. civ. non riconosce la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale (“vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato”): l’effetto destinatorio deve ricondursi ad un atto avente effetti traslativi. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)
 
La costituzione di un vincolo di destinazione in favore dell’impresa in concordato non attribuisce agli organi della procedura legittimazione a disporre dell’apporto del terzo. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


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