Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9993 - pubb. 05/02/2014

Contratto di compravendita e prescrizione dell’azione promossa dall’acquirente

Giudice di Pace Bologna, 24 Gennaio 2014. Est. Concetta Riverso.


Compravendita – Garanzia – Termini e condizione dell’azione – Prescrizione annuale – Fattispecie compravendita carburanti.



La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione - fissata in un anno dall’art. 1495, 3° comma, c.c. - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219, 1° comma, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi (nella specie l’azione era stata promossa dall’acquirente di carburanti oltre un anno dopo la compravendita). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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