Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9990 - pubb. 03/02/2014

Interpretazione analogica delle clausole vessatorie e recesso dell’alunno durante l’anno scolastico

Tribunale Reggio Emilia, 19 Dicembre 2013. Est. Morlini.


Clausole vessatorie ex art. 1341 comma 2 c.c. - Impossibilità di applicazione analogica ma solo estensiva - Inapplicabilità dell’art. 1341 comma 2 c.c. alla clausola che esclude la facoltà di recesso - Inapplicabilità dell’art. 1341 comma 2 c.c. alla clausola penale.

Clausola penale che prevede, in caso di immotivato recesso dell’alunno, la corresponsione a favore della scuola privata dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale - Natura vessatoria per manifesta eccessività ex art. 33 comma 2 lettera f) D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo - Non sussiste.



Le ipotesi di clausole vessatorie previste dall’art. 1341 comma 2 c.c., derogando alla generale libertà di forma, sono tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva: pertanto, non rientrano in tale ambito la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso del contraente e la clausola penale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Non può considerarsi vessatoria, non essendo “manifestamente eccessiva” ex art. 33, comma 2, lettera f) D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo, la clausola penale che, in caso di immotivato recesso dell’alunno durante l’anno scolastico, preveda la corresponsione a favore della scuola privata dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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