Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9631 - pubb. 28/10/2013

La pubblicità comparativa può essere illecita anche se il messaggio promozionale non ha carattere confusorio

Tribunale Milano, 27 Giugno 2013. Est. Silvia Giani.


Pubblicità comparativa - Carattere confusorio del messaggio promozionale - Requisito necessario per la configurazione di altre fattispecie illecite di pubblicità comparativa - Esclusione.

Pubblicità comparativa - Presentazione di prodotti come simili a quelli di un concorrente noto - Sfruttamento della rinomanza tra i destinatari del messaggio pubblicitario - Concorrenza sleale - Sussistenza.



Il carattere confusorio del messaggio promozionale è una delle condizioni che rende di per sé illecita la pubblicità comparativa e non costituisce requisito necessario per integrare le altre fattispecie illecite, quali, ad esempio, la loro presentazione come imitazione del marchio del concorrente o la presentazione dei beni medesimi come limitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La condotta di chi presenta i propri prodotti come simili o addirittura medesimi a quelli di un concorrente noto, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi di investimento, integra gli estremi della condotta sleale di cui all'articolo 2598 n. 2 c.c.; con l'equiparazione dei propri prodotti a quelli del concorrente vi è, infatti, approfittamento del credito che essi godono presso il mercato e della conoscenza che il mercato ha delle loro caratteristiche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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