Azione di rivendicazione e petizione ereditaria, accessione nel possesso, onere della prova e forma per la donazione di bene di rilevante valore
Tribunale di Torino, 27 Marzo 2013. Est. Marisa Gallo.
Azione di rivendicazione – Onere della prova – Proprietà dei danti causa sino ad un acquisto a titolo originario o usucapione.
Accessione nel possesso – Onere della prova – Titolo idoneo a giustificare la traditio del bene posseduto.
Petitio hereditatis – Onere della prova: qualità di erede e esistenza nell'asse ereditario dei beni rivendicati.
Donazione di dipinto di rilevante valore economico e storico artistico – Forma dell'atto pubblico a pena di nullità.
Nell'azione di rivendicazione, il rivendicante deve provare la titolarità del diritto di proprietà del precedente dante causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero l'avvenuta usucapione in suo favore. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)
Nell'accessione nel possesso affinchè il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso; l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)
La donazione di un dipinto, di rilevante valore economico e storico artistico, deve avvenire a pena di nullità con atto pubblico, rilevando la particolare qualità del bene in relazione al compendio mobiliare ove è inserito. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)
Nella petitio hereditatis l'attore può limitarsi a provare la propria qualità di erede e l'esistenza nell'asse ereditario, al tempo di apertura della successione, dei beni di cui domanda la restituzione. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Cristina Rey e Lorena Iannuzzi
Il testo integrale