Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 809 - pubb. 01/01/2007

Cassa Operai Edili e privilegio

Tribunale Mantova, 15 Giugno 2000. Est. Bernardi.


Privilegio art 2751 bis c.c. alla Cassa Operai Edili - Eslusione - Ad eccezione di quelle somme aventi carattere retributivo incassate dalla Cassa Operai Edili per conto dei lavoratori.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 13-3-1999 la Cassa Operai Edili di Mantova proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con cui gli organi del fallimento Rossi s.n.c. di Rossi Mauro e C. avevano ammesso al passivo il credito dell’istante in via privilegiata non per l’intero importo richiesto ma solo per £ 12.786.379 mentre la residua somma di £ 7.331.525 era stata collocata in chirografo.

L’opponente spiegava di avere richiesto di esser ammessa al passivo in via privilegiata ex artt. 2751 bis n. 1 e 2777 lett. a) c.c. per £ 18.630.000 a titolo di accantonamento e contributo conglobato nonché ex artt. 2751 bis n. 1 e 2749 c.c. e 55 l.f. per gli interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle obbligazioni alla data di dichiarazione di fallimento determinati in £ 1.487.904  oltre agli interessi successivi sino al dì della vendita e che la ragione della parziale ammissione del credito in privilegio era stata rinvenuta nel mancato  riconoscimento della natura retributiva del contributo conglobato. 

La C.O.E. lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato che contrasterebbe con l’orientamento seguito sul punto dalla Corte d’Appello di Brescia asserendo che il c.d. contributo conglobato avrebbe natura retributiva e non mutualistica e che essa, quale mandataria dei lavoratori, si limiterebbe a riscuotere somme che a questi ultimi i datori di lavoro avrebbero dovuto corrispondere appunto a titolo di retribuzione, mentre sarebbe del tutto irrilevante la successiva destinazione degli importi incassati dall’ente.

Il Curatore rimaneva contumace e la causa, senza l’espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

In primo luogo va osservato che, secondo quanto risulta dallo statuto, la C.O.E.   provvede alla gestione dell’accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi  nonché ad effettuare prestazioni di assistenza e previdenza (v. art. 4) dando attuazione agli accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori del comparto edilizio.

Premesso che non è in discussione l’importo corrispondente all’accantonamento per ferie, festività, gratifica natalizia, riposi e riduzione di orario di lavoro (v. art. 7 reg.), ammesso al passivo con il privilegio richiesto in quanto esso ha incontestatamente natura retributiva (cfr. Cass. 8-1-1974 n. 44; Cass. 11-1-1988 n. 77) ed in ordine al quale la Cassa esplica funzione di mandataria dei lavoratori, tale natura ritiene il Collegio non rivesta il c.d. contributo conglobato.

In primo luogo va osservato che il contributo in questione comprende varie voci fra le quali rientrano anche gli importi versati sia dagli imprenditori che dai lavoratori alle rispettive organizzazioni sindacali: ciò consente intanto di escludere che lo stesso possa essere considerato nella sua globalità come parte della retribuzione posto che appare evidente che le quote sindacali versate dagli imprenditori alle proprie associazioni di categoria non rientrano nella retribuzione dei lavoratori mentre, con riguardo a quelle versate da questi ultimi ai propri sindacati, da tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere che il meccanismo contenuto nell’art. 26 l. 300/70 configuri una cessione parziale del credito retributivo trattandosi di un debito non del datore di lavoro ma del lavoratore nei confronti del sindacato in forza del rapporto associativo che a questo lo lega (cfr. Cass. 9-9-1992 n. 10318; Cass.5-2-1990 n. 778; Cass. 19-1-1990 n. 307; Cass. 7-2-1989 n. 761):  d’altro canto  la Suprema Corte ha affermato che la Cassa Edile soddisfa un intreccio di interessi anche sindacali (cfr. Cass. 13-3-1972 n. 734) sicché nell’ambito dell’attività svolta dall’ente è possibile distinguere quella espletata quale mandataria dei lavoratori, quella diretta alla erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali, quella volta ad ottenere fondi per lo svolgimento della propria attività da quella infine volta a realizzare interessi delle associazioni sindacali (cfr. Cass. 21-4-1993 n. 4699; Cass. 11-1-1988 n. 77; Cass. 10-2-1987 n. 1442; Cass. 28-4-1981 n. 2559). 

In ordine alle altre voci facenti parte del contributo de quo, peraltro non dettagliatamente indicate dalla opponente sul presupposto erroneo che esse vadano unitariamente considerate, va aggiunto che  le Casse Edili erogano prestazioni di natura previdenziale non obbligatoria in quanto previste solo da fonti negoziali e ciò più specificamente è stato affermato con riguardo alla anzianità professionale edile (cfr. Cass. 11-2-1998 n. 1432) la quale pertanto non può essere qualificata come scatto di anzianità e quindi rientrante nella retribuzione.

Parimenti per quanto attiene alle maggiorazioni per ritardato versamento dei contributi (v. art. 6 reg.) va detto che si tratta non certo di parte della retribuzione ma di un credito proprio della Cassa (l’art. 12 lett. d del regolamento le qualifica come una rendita che rientra nei fondi di esercizio) nei confronti degli imprenditori edili che si giustifica con il fatto che il ritardo compromette l’assolvimento da parte della stessa delle funzioni assistenziali (cfr. Cass. 21-4-1993 n. 4699).

La domanda va quindi rigettata mentre nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio stante la contumacia della curatela.

pqm

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara la contumacia del fallimento Rossi s.n.c. di Rossi Mauro e C.;

respinge l’opposizione ex art. 98 l.f. promossa dalla C.O.E..