Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 808 - pubb. 01/01/2007

Concorso tra crediti ipotecari e prededucibili sorti in amministrazione controllata

Tribunale Mantova, 14 Gennaio 2000. Est. Bernardi.


Piano di riparto – Art. 111 L.F. – Crediti dell’I.N.P.S. sorti durante l’amministrazione controllata – Concorso con creditori ipotecari anteriori – Prevalenza dei crediti ipotecari su quelli prededucibili – Limite dell’importo dell’iscrizione ipotecaria.



 


 


omissis

Letto il ricorso ex art.26 l.f. promosso dall’I.N.P.S. avverso il decreto del Giudice Delegato al fallimento Venco Elio Compensati e Placcati s.r.l. emesso in data 11/11/1999 con il quale è stato dichiarato esecutivo il piano di riparto parziale;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

esaminate le memorie illustrative presentate dal ricorrente nonché dai creditori Pelati Erasmo e Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.;

rilevato che il Curatore si è riportato a quanto già dedotto a seguito delle osservazioni presentate dai creditori al progetto di riparto parziale chiedendo in sostanza la conferma dell’impugnato provvedimento;

rilevato che l’Istituto, il quale è stato ammesso al passivo per £.1.022.495.038 a titolo di contributi obbligatori previdenziali e relative somme aggiuntive in prededuzione trattandosi di crediti maturati nel corso del periodo di amministrazione controllata, ha censurato il piano di riparto osservando che la somma disponibile di £.2.500.000.000 viene distribuita con pagamento integrale dei creditori ipotecari e nella misura del 29,67% dei creditori ammessi in prededuzione e che ciò contrasterebbe con il disposto di cui all’art.111 l.f. posto che tale norma espressamente regola la fattispecie dei debiti contratti per la continuazione dell’impresa ed inoltre che l’ente, non avendo modo di sottrarsi alle obbligazioni contratte con società ammessa alla procedura di amministrazione controllata, si troverebbe in situazione di debolezza anche per la impossibilità di costituire garanzia per i crediti sorti in tale fase;

rilevato che secondo il reclamante il piano ingiustamente prevederebbe la ripartizione ai creditori ipotecari di somme maggiori di quelle ad essi spettanti, in particolare essendo stati attribuiti importi superiori rispetto a quelli risultanti dalla nota di iscrizione e che, per contro, il B.A.V. s.p.a. ha sul punto replicato asserendo che l’ammissione del proprio credito, in difetto di specifica impugnazione ex art.100 l.f., è ormai divenuta intangibile;

considerato quanto al primo dei profili di illegittimità sollevato che, secondo un indirizzo assai risalente (v. Cass. 20/02/1939, n.575) di cui il legislatore ha tenuto conto come emerge dalla relazione illustrativa della legge fallimentare, in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili che ineriscano ad obbligazioni sorte nell’ambito dell’amministrazione controllata, precedente al fallimento, salvo che i crediti prededucibili si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecari o rechino, a loro titolari, specifiche utilità (non individuabili nella semplice esistenza della procedura di risanamento) e salvo il limite di un’aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale (così Cass.11/01/1995 n.251 e, nello stesso senso Cass.20/06/1994 n.5913; Cass.03/02/1987 n.952; Cass.03/11/1981 n.5784; Cass.19/10/1977 n.4474; Cass.1971/1915; Cass.1968 n.3609);

considerato in particolare che il principio sopra enunciato trova fondamento a) nella circostanza che dalle norme di cui agli artt.53 e 54 l.f. si desume che le posizioni di diritto sostanziale, efficacemente precostituite a favore dei creditori ipotecari e pignoratizi, debbono essere rispettate anche nella procedura fallimentare alle quali posizioni il disposto di cui all'art.111 l.f. non intende apportare deroghe; b) nel rilievo secondo cui dagli artt. 107 u.c. e 109 II co. l.f. emerge che la distribuzione del ricavato delle vendite immobiliari costituisce operazione autonoma rispetto alla ripartizione delle altre attività e che la somma da distribuire ai creditori ipotecari non può essere gravata da oneri diversi ivi espressamente contemplati; c) infine nella osservazione secondo cui non si vede quale ragione possa giustificare la prevalenza sui diritti reali di garanzia costituiti prima dell'apertura della procedura di amministrazione controllata, dei crediti maturati successivamente nell'ambito di questa tanto più ove si consideri che i creditori aventi diritto di pegno o ipoteca si trovano a dover subire gli effetti di tale procedimento senza potervisi opporre (cfr. art.189 l.f.);

ritenuto che siffatta interpretazione non pare possa trovare deroga in favore del solo Istituto ricorrente atteso che è il sistema normativo vigente che, dando attuazione al principio costituzionale di solidarietà sociale (cfr. art. 2, 32, 38 Cost.), impone l'automaticità delle prestazioni previdenziali e che, d'altro canto, il legislatore ha adeguatamente tutelato la posizione dell' I.N.P.S. posto che tale ente opera in regime di monopolio, che il rapporto ha carattere inderogabile per coloro che ne sono assoggettati, che le omissioni contributive sono pesantemente sanzionate anche penalmente (e per costante orientamento giurisprudenziale le sanzioni civili maturate nel periodo in cui l'imprenditore è ammesso alla procedura di amministrazione controllata hanno al pari dei contributi natura prededucibile: cfr. Cass. 9-11-1982 n.5883; Cass. 27-2-1979 n.1274), che sono previsti sistemi di riscossione del tutto simili a quelli propri del diritto tributario ed infine che i versamenti contributivi sono sottratti all'azione revocatoria (cfr. art. 41.1.29-2-1988 n.48);

osservato infine che non risulta in alcun modo provato che la continuazione dell'esercizio dell'impresa abbia comportato una valorizzazione dei cespiti oggetto di garanzia reale (tant'è che neppure il reclamante indica in quali termini tale incremento di valore si sarebbe verificato) non potendosi siffatta pretesa utilità desumersi dalla pura e semplice prosecuzione dell'attività economica sicchè non è pertinente il richiamo fatto dalla difesa del reclamante alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bergamo del 11-4-1995;

osservato, quanto alle ulteriori censure, che il credito azionato dal B.A.V. è fondato su due diversi titoli garantiti con distinte iscrizioni ipotecarie sui singoli cespiti acquisiti al patrimonio della società fallita e che per il principio della indivisibilità dell'ipoteca (cfr. art. 2809 II co. c.c.) non può operarsi alcuna riduzione della somma garantita salvo quanto più sotto precisato;

ritenuto invece che appare fondato il rilievo secondo cui la natura privilegiata dei crediti del B.A.V. va limitata, in relazione al ricavato di ciascun cespite, all'importo corrispondente alla somma iscritta (cfr. art. 2809 I co. c.c.) che per i beni in Gazzuolo e San Martino dell'Argine è pari a £ 150.000.000 e per quelli in Roverbella è pari a £ 600.000.000 laddove erroneamente nel piano di riparto a tale istituto è stata riconosciuta la prelazione ipotecaria per la maggiore somma di £ 855.669.917 che va conseguentemente ridotta nei limiti indicati, dovendosi peraltro osservare che la doglianza formulata sul punto dall'I.N.P.S. è pienamente ammissibile in quanto è proprio in sede di formazione del piano di riparto che devono essere definite le questioni concernenti la collocazione dei crediti (cfr. Cass. 19-3-1996 n.2321; Cass. 13-12-1995 n.12790; Cass. 1-3-1995 n.2302; Cass. 11-1-1995 n.257; Cass. 24-5-1994 n.5073);

rilevato infine per quanto attiene al credito insinuato dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino che la prelazione ipotecaria a favore del medesimo è stata riconosciuta sui soli beni di San Martino dell'Argine e Gazzuolo e non sull'immobile di Roverbella essendo stata revocata l'iscrizione ad esso relativa come emerge dallo stato passivo, sicchè il rilievo sollevato dall'I.N.P.S., sia pure sotto un diverso profilo, non ha fondamento;

ptm

in parziale accoglimento del reclamo dispone che il Curatore provveda ad eseguire i pagamenti secondo quanto previsto dal piano di riparto parziale reso esecutivo in data 11-11-1999 con la modificazione conseguente al fatto che al credito del B.A.V. s.p.a. deve riconoscersi collocazione privilegiata ipotecaria sino alla concorrenza di £150.000.000 sui beni di Gazzuolo e San Martino dell'Argine e sino a £ 600.000.000 su quelli di Roverbella, mentre al maggiore somma di cui il piano prevedeva la ripartizione dovrà essere accantonata per i futuri riparti.

Si comunichi.