Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 755 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Mantova, 10 Novembre 2002. Est. Gibelli.


Rappresentanza - Esternazione del potere rappresentativo senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato - Contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam - necessità che la contemplatio si desuma da elementi risultanti dal documento contrattuale - Passaggio da domanda di accertamento del trasferimento della proprietà in base ad un contratto di compravendita stipulato con scrittura privata a quella diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. - Novità della domanda.



 


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con atto di citazione in data 3/4/97 Bianchi Paolo evocava in giudizio Verdi Sergio, residente in Magnacavallo (Vr), Kunz Anna, residente in Vienna (D), Verdi Ada Ada, residente in Insbruck (D), nonché Verdi Wolfgang Amadeus, residente in Vienna (D), esponendo:

1) di essere creditore della somma di £ 294.718.023 oltre interessi e spese nei confronti di Verdi Sergio come da decreto ingiuntivo che produceva;

2) che Kunz Anna, Verdi Ada Ada e Verdi Wolfgang Amadeus avevano rilasciato, nella loro qualità di nudi proprietari ed usufruttuari, una procura a vendere l’immobile sito in Magnacavallo, località Bocche n. 70, in data 29/12/95;

3) che in data 31/8/95 Verdi Sergio, quale usufruttuario in nome e per conto di Kunz Anna Verdi Ada Ada e Verdi Wolfgang Amadeus, aveva venduto in forza di procura a Bianchi Paolo l’immobile sito in Magnacavallo, località Bocche n. 70, al prezzo di £ 450.000.000;

4) che l’immobile era gravato di mutuo ipotecario per £ 250.000.000;

5) che l’atto di vendita doveva essere effettuato entro il 30/9/1995;

6) che Bianchi Paolo si era impegnato verso Verdi Sergio a riservare il diritto di abitazione su detto immobile per anni uno;

7) che pertanto il termine era scaduto col 30/9/1996;

8) che Verdi Sergio aveva la facoltà di poter acquistare l’immobile entro lo stesso periodo per la stessa cifra gravata di interessi e spese;

9) che tale facoltà non era stata esercitata.

Ciò premesso Bianchi Paolo chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Si accerti e si dichiari che l’immobile sito in Comune di Magnacavallo (Vr) Via Bocche N. 70 appezzamento di terreno con sovrastante casa di civile abitazione e garage di tutto identificato nel Catastato di Magnacavallo come segue: …omissis… per il prezzo di £ 450.000.000 è di proprietà dell’attore.

Si ordini la liberazione dell’immobile da persone e cose e il trasferimento del possesso in capo all’attore e condanni i convenuti a liberare l’immobile.

Con vittoria delle spese, diritti ed onorari.

Si ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona la trascrizione delle sentenza di accertamento dell’avvenuta alienazione del cespite sopra descritto a favore dell’attore”.

All’udienza di prima comparizione (10/2/98) nessuno compariva per i convenuti e il G.I. ne dichiarava la contumacia.

Alla successiva udienza del 6/4/98 si costituivano, con gli Avv.ti  F. Nanni del Foro di Verona e S. Alfiere del Foro di Mantova, Kunz Anna e Verdi Ada Ada che chiedevano l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In via preliminare, accerta l’inesistenza della notificazione della citazione al Sig. Verdi Sergio, cousufruttuario, e al Dr. Wolfgang Amadeus Verdi, titolare  della nuda comproprietà, litisconsorzi necessari (art. 102 c.p.c.) ordinarsi l’integrazione del contraddittorio.

Nel merito respingersi le domande attoree.

Con riserva di dedurre dati e ragioni e di chiedere mezzi istruttori ad integrazione avvenuta del contraddittorio”.

Con ordinanza in data 17/9/98 il G. I. revocava la declaratoria di contumacia di Verdi Sergio e di Verdi Wolfgang Amadeus e ordinava la rinnovazione della notificazione della citazione ai predetti per l’udienza del 30/3/99 cui rinviava.

A seguito delle dimissioni dal mandato dell’Avv. A. Pinco, difensore dell’attore, si costituiva in giudizio per Bianchi Paolo l’Avv. C. Palla e ciò con “memoria di nuova costituzione nell’interesse del Sig. Bianchi Paolo e contestuale istanza di proroga di termine” in data 29/10/98. Con provvedimento in data 30/10/98 il G.I. differiva l’udienza di comparizione già fissata (30/3/99) fissando la nuova udienza del 25/5/99. A tale ultima udienza di procuratore dell’attore rilevava che la rinnovazione dell’atto di citazione, pur essendo stata effettuata, non era andata a buon fin atteso che Verdi Sergio risultava aver cambiato residenza mentre il plico inviato a Verdi Wolfgang Amadeus non era stato reso né era tornata la ricevuta di ritorno attestante l’avvenuta ricezione. Veniva quindi chiesto nuovo termine per la notifica della citazione e il G. I. assegnava all’uopo termine al 30/9/99 rinviando la causa all’udienza del 11/1/2000. In tale udienza veniva dichiarata la contumacia di Verdi Sergio e disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di Verdi Wolfgang Amadeus. Alla successiva udienza del 26/9/2000 l’Avv. S. Alfiere, difensore di Kunz Anna e di Verdi Ada Ada, dichiarava di rinunciare al mandato e, per le predette, oltre che per Verdi Wolfgang Amadeus, si costituiva in giudizio l’Avv. M, Corradi. Per il convenuto Verdi Sergio si costituiva in giudizio l’Avv. B. Arrigonetti. Il G.I. provvedeva quindi a revocare la dichiarata contumacia di Verdi Sergio. Con memoria autorizzata ex art. 183 ultimo comma c.p.c. in data 29/3/2001 il procuratore dell’attore così precisava le conclusioni già rassegnate in atto di citazione.

“Datosi atto che con scrittura privata 31/8/95 il Sig. Verdi Sergio in proprio nonché quale procuratore speciale di Kunz Anna, Verdi Wolfgang Amadeus e Verdi Ada Ada si è obbligato a trasferire a Bianchi Paolo, con atto di vendita da stipularsi entro il 30/9/95, l’immobile sito in comune di Magnacavallo (Vr), Via Bocche n. 70, costituito da appezzamento di terreno con sovrastante casa di civile abitazione e garage, catastalmente censito al NCT del comune di Magnacavallo … omississ… per il prezzo complessivo di £ 450.000.000; datosi altresì atto che il Sig. Verdi Sergio ed i di lui mandanti non hanno  adempiuto all’obbligazione del trasferimento mediante rogito entro il termine fissato e che l’inadempimento permane; datosi altresì che il sig. Bianchi Paolo ha offerto ed offre di adempiere alle proprie obbligazioni, in special modo quella di pagare il prezzo convenuto per la vendita, condannarsi, in forza della scrittura provata 31/8/95 Verdi Sergio, Kunz Anna, Verdi Wolfgang Amadeus e Verdi Ada Ada alla stipulazione del rogito definitivo ovvero in subordine emettersi sentenza che produca gli effetti del rogito definitivo non stipulato.

Condannarsi altresì i convenuti alla immediata liberazione dell’immobile da persone e cose nonché al rilascio in favore dell’attore. Con vittoria delle spese di causa.

Ordinarsi al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona la trascrizione dell’emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità; istruttoria riservata nei termini di cui all’art. 184 c.p.c.“. All’udienza del 22/5/2001 i difensori dei convenuti dichiaravano di non accettare il contraddittorio sulla domanda di cui sopra. Con ordinanza in data 18/12/2001 il G. I., ritenuta l’opportunità di porre in decisione la causa sulle sollevate eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di incompetenza per territorio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni come sopra riportate all’udienza del 25/6/2002 la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I convenuti hanno anzitutto eccepito la carenza di legittimazione attiva di Bianchi Paolo.

L’eccedenza non è fondata.

La scrittura privata 31/8/95 in atti recita testualmente:

Tra i Sig. ri:

Verdi Sergio quale usufruttuario in nome e per conto dei Sig.ri

Kunz Anna usufruttuaria

Verdi Wolfgang Amadeus nudo proprietario

Verdi Ada Ada nuda proprietaria

Così come da procura speciale del

(in allegato)

Bianchi Paolo per conto della società La CCC Bastiani srl

Premesso

- che il Sig. Verdi Sergio è il proprietario dell’immobile sito in Magnacavallo (Vr) via Bocche , 70

- che intende cedere detto immobile al Sig. Bianchi Paolo,

- che detto immobile è gravato di mutuo ipotecario per £ 250.000.000 (duecento cinquantamilioni)

tutto ciò premesso

si stipula e si conviene quanto segue:

il Sig. Sergio Verdi, vende con la presente al Sig. Bianchi Paolo l’immobile di cui sopra al prezzo di £ 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni).

L’atto di vendita verrà effettuato entro il 30 settembre 1995.

Il Sig. Bianchi Paolo, si impegna verso il Sig. Verdi Sergio, di riservargli il diritto di abitazione su detto immobile per anni 1 (uno), e il Sig. Verdi Sergio ha facoltà di poter riacquistare l’immobile entro lo stesso periodo, per la stessa cifra gravato di interessi e spese.

Letto confermato e sottoscritto:

le parti

Viadana lì, 31 agosto 1995.”

Secondo gli attori dall’espressione utilizzata nella scrittura privata testè riprodotta ed in particolare dal fatto che ivi si legge che Bianchi Paolo è intervenuto “per conto della società La CCC Bastiani srl” si dovrebbe dedurre che tutti i rapporti derivanti dall’atto di cui sopra “sono giuridicamente riferibili soltanto alla società La CCC Bastiani s.r.l. quale parte acquirente legalmente rappresentata in quell’occasione dalla persona fisica Bianchi Paolo, in quanto suo amministratore unico” (v. compara conclusionale per Verdi Ada Amadeus, Kunz Anna e Verdi Wolfgang Amadeus ). Analogamente la difesa di Verdi Sergio, in comparsa conclusionale, ha sostenuto che “tutti i rapporti derivanti dall’atto di vendita 318/1995 afferiscono solo ed unicamente alla società LA CCC Bastiani srl quale parte acquirente legalmente rappresentata in quell’occasione dalla persona Bianchi Paolo, in quanto suo amministratore unico. Bianchi Paolo, inteso come persona fisica che agisce in proprio, è pertanto completamente estraneo al predetto rapporto, e quindi dallo stesso assolutamente escluso”.

Se non che sul punto devono condividersi le osservazioni svolte dalla difesa dell’attore che, opportunamente, ha posto in evidenza la differenza esistente tra il mandato senza rappresentanza e il mandato con rappresentanza rilevando come il Bianchi non abbia mai speso il nome della CCC srl limitandosi a dichiarare di agire per conto di detta società senza però aggiungere di agire anche a nome della stessa (v. in particolare la memoria di replica per l’attore 29/10/2002).

Si verte quindi nell’ipotesi che la dottrina qualifica di rappresentanza indiretta.

I convenuti hanno richiamato il “constante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del  nome del rappresentato, purchè il comportamento del rappresentante per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente nella sfera di un soggetto diverso“ (v. comparsa conclusionale per Verdi Sergio).

Al riguardo si osserva che, se è vero che in materia di rappresentanza l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato in quanto tale spendita può essere anche implicita e può evincersi con le  modalità concludenti con le quali l’atto viene compiuto, è anche vero che ciò vale per tutti i contratti ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam per i quali “contemplatio” può desumersi unicamente da elementi risultanti dal documento contrattuale (Cass. Civ. Sez. II 20/10/1982 n. 5471).

Nel caso di specie tali elementi non ci sono ed anzi appare significativo che nella scrittura provata de qua il Bianchi, che agisce solo “per conto” della srl CCC, vieni indicato subito dopo Verdi Sergio che invece, in netta contrapposizione, agisce “in nome e per conto” della moglie e dei figli.

Nel mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce tra mandante e terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell’altro contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l’altro contraente non ignori l’esistenza di costui. Il rapporto contrattuale si costituisce in capo al mandatario che acquista quindi i crediti derivanti dal contratto ed è legittimati ad esercitare le impugnazioni contrattuali.

L’eccezione va quindi rigettata.

E’ invece fondata l’eccezione di incompetenza per territorio.

Anche a voler condividere l’orientamento secondo cui il convenuto, costituitosi tardivamente, può eccepire l’incompetenza  per territorio solo ottenendo la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. e quindi a voler ritenere tardiva l’eccezione sollevata da Verdi Sergio, Verdi Ada Ada e Kunz Anna costituitisi in giudizio dopo la declaratoria di contumacia, in ogni caso sarebbe l’eccezione sollevata da Verdi Wolfgang Amadeus con la comparsa di costituzione e risposta  26/9/2000.

L’immobile di cui si discute è situato in comune di Magnacavallo (Vr) e quindi, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21 c.p.c., la competenza spetta al Tribunale di Verona.

La difesa dell’attore ha sostenuto che “trattandosi di azione personale ad rem” non potrebbe trovare applicazione l’art. 21 c.p.c. ma sarebbero applicabili gli artt. 18 e 20 c.p.c.

Secondo la difesa dell’attore i convenuti, nel sollevare l’eccezione de qua, si richiamerebbero ad una non corretta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio che sarebbe stata correttamente modificata dalla stessa parte attrice con la memoria ex art. 183 ultimo comma c.p.c..

Se non che, sul punto, devono condividersi le osservazioni svolte dai convenuti che hanno eccepito la novità della domanda di cui alla memoria ex art. 183 ultimo comma c.p.c. per l’attore dichiarando di non accettare il contraddittorio.

Sussiste infatti diversità di petitum e di causa petendi tra la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà in base ad un contratto di compravendita stipulato con scrittura privata e quella diretta ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre è costituito da una volontà negoziale che ha dato luogo all’immediato trasferimento del diritto ed il petitum dall’accertamento giudiziale della situazione giuridica che il contratto ha determinato; nella seconda, invece, i sopra indicati elementi dell’azione consistono rispettivamente, da un lato, nella prospettata obbligazione contrattuale di stipulare il futuro trasferimento della proprietà e, dall’altro, nella costituzione ope judicis del rapporto che il contratto definitivo avrebbe dovuto porre in essere (in tal senso è l’orientamento preferibile della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. Unite 5/3/1996 n. 1731 ma anche Cass. Civ. Sez ma anche Cass. Civ. Sez. II 13/1/1995 n.375, Cass. Civ. Sez. II 12/2/1993 n. 1782, Cass. Civ. Sez. II 20/8/1990 n. 8442).

Secondo la difesa dell’attore le parti convenute avrebbero di fatto accettato il contraddittorio al di là di un rigetto di mero stile. Tale tesi non può essere condivisa atteso che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, la circostanza che l’eccezione sia stata accompagnata da difese nel merito non può comportare un’implicita accettazione del contraddittorio, con rinuncia all’eccezione medesima, qualora quelle difese siano state formulate soltanto in via subordinata e, quindi, con l’inequivoca volontà di mantenere ferma la pregiudiziale contestazione della facoltà dell’avversario di introdurre la domanda nuova (Cass. Civ. Sez. I 247/1986 n. 4738).

Si deve quindi dichiarare l’incompetenza dell’adito Tribunale essendo competente il Tribunale di Verona avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza.

Quanto alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale si osserva quanto segue. Come ha statuito la Suprema Corte, la trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2652 e 2653 c.c, che configura una mera prenotazione degli effetti dell’accoglimento della domanda stessa, opera nel senso di far retroagire tali effetti dal momento della sentenza a quello in cui l’adempimento della formalità della trascrizione iniziale è stato effettuato, con la correlativa opponibilità ai terzi che in pendenza del giudizio si siano resi acquirenti a titolo particolare del diritto controverso. Tale efficacia, essendo condizionata all’accoglimento della domanda , mentre viene meno a seguito della cancellazione iussu iudicis, quando la domanda sia rigettata ovvero il processo si estingua per rinuncia o per inattività delle parti (art. 2668 c.c.) permane nel caso di sentenza comportante la possibilità di una translatio judicii, come nel caso di specie (Cass. Civ. Sez. II 9/1/1993 n . 148).

Sussistono giusti motivi –specie in considerazione del contrasto giurisprudenziale circa il fatto se costituisca mutatio o emendatio libelli il passaggio da una domanda di accertamento del trasferimento della proprietà in base a un contratto di compravendita stipulato con scrittura privata a quella diretta ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c. – per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Dichiara la propria incompetenza a conoscere la presente controversia essendo competente il Tribunale di Verona;

2) Fissa il termine di mesi sei per la riassunzione;

3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.