Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7326 - pubb. 20/06/2012

Nomina di difensore e ratifica di diffida ad adempiere

Tribunale Varese, 22 Maggio 2012. Est. Buffone.


Diffida ad adempiere – Sottoscritta dal rappresentante in difetto di procura scritta – Successiva citazione in giudizio del rappresentato, con l’assistenza legale del già nominato rappresentante – Ratifica ex art. 1399 c.c. – Sussiste.



Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, e che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei. In assenza di procura scritta, tuttavia, se il creditore, successivamente, nomini lo stesso rappresentante quale suo difensore di fiducia, per fare accertare giudizialmente la intervenuta risoluzione del contratto, ex art. 1454 c.c., si verifica una ipotesi di ratifica ex art. 1399 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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