Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7296 - pubb. 13/06/2012

Certificazione di qualità e norme tecniche europee

Tribunale Piacenza, 03 Maggio 2012. Est. Gabriella Schiaffino.


Certificazione di qualità e norme tecniche europee - Marcatura CE.



Le norme tecniche europee armonizzate costituiscono un fondamentale supporto per il rispetto delle Direttive comunitarie  in quanto svolgono una funzione di riferimento per i produttori in ordine ai criteri da seguire per progettare macchinari pericolosi. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’applicazione delle norme tecniche armonizzate comporta che i prodotti realizzati beneficiano automaticamente di una presunzione di conformità pur mantenendo natura volontaria quali traduzione delle regole tecniche. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Con l’attività di certificazione di qualità (marcatura CE) un soggetto verificatore esterno all’impresa fornisce attestazione scritta che un  prodotto ovvero un processo produttivo a seguito di valutazione, è confome ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’obbligazione di certificazione di marcatura CE assunta dal certificatore rientra nell’ambito della categoria dei contratti atipici; prestazione principale del contratto è quella di fornire una informazione completa ed attendibile circa la presenza di determinate qualità del macchinario certificato, all’esito dell’esame della documentazione tecnica necessaria con assoluto divieto per il certificatore di suggerire eventuali soluzioni progettuali per rendere conformi i prodotti che non lo siano. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

E’ ravvisabile una eventuale responsabilità contrattuale del certificatore nei confronti dell’impresa certificata anche qualora il prodotto non abbia provocato danni a terzi ogni qual volta il certificatore abbia fornito la propria attività in modo inesatto causando all’impresa un danno immediato e diretto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’attività di certificazione presenta inscindibili aspetti propri sia dell’obbligazione di mezzi che di quella di risultato dal momento che il professionista che fornisce detta prestazione adempie ad   una obbligazione di mezzi con riguardo all’attività di organizzazione dei controlli da effettuare, mentre fornisce un’obbligazione di risultato nel momento in cui si impegna ad attestare l’esattezza o meno della corrispondenza del prodotto certificato allo standard previsto dalla normativa di riferimento impegnandosi a garantire la veridicità dell’informazione resa, sia nell’ipotesi in cui essa consista nel rilascio della relativa certificazione, sia nell’ipotesi in cui la neghi con un giudizio di non conformità, integrando tale risposta, sia essa negativa ovvero positiva un risultato contrattualmente dovuto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Qualora l’ente certificato abbia allegato l’inadempimento del certificatore, desumibile dalla non conformità dei prodotti da lui certificati, con riguardo ad un determinato standard di sicurezza  graverà sul certificatore fornire la prova della conformità di essi allo standard di riferimento ovvero provare che l’inadempimento è dipeso da impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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