Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7103 - pubb. 18/04/2012

Esercenti degli impianti sportivi e stipula di polizze assicurative a favore degli utenti; responsabilità per risarcimento del danno biologico in conseguenza di incidenti di gioco

Tribunale Mantova, 24 Febbraio 2012. Est. Bernardi.


Esercenti di impianti sportivi - Legge della Regione Lombardia n. 26/2002 - Obbligo di assicurare tutti gli utenti che svolgono attività sportiva all’interno degli impianti - Sussistenza.

Omesso adempimento dell’obbligo assicurativo - Responsabilità dell’ente gestore dell’impianto sportivo per perdita di chance - Sussistenza.



Alla stregua della previsione contenuta nell’art. 8, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26/2002, gli esercenti degli impianti sportivi debbono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e cioè di tutti coloro che comunque vi accedono per svolgere attività sportiva pure se non seguono corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La mancata stipulazione della polizza assicurativa in favore dell’utente di impianto sportivo da parte del gestore comporta l’obbligo per quest’ultimo di risarcire il danno nei confronti di colui che, in conseguenza di un incidente di gioco, abbia subito un danno biologico atteso che siffatta omissione ha privato l’infortunato della unica chance di poter ottenere un adeguato ristoro economico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale