Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6571 - pubb. 12/10/2011

Danneggiato dall'insidia, responsabilità del custode e onere della prova

Tribunale Varese, 26 Agosto 2011. Est. Buffone.


Responsabilità della P.A. per omessa manutenzione del demanio stradale – Prova dell'insidia – Privilegio in favore della P.A. – Non sussiste.



Al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., cosi come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa. Infatti, il concetto di “insidia” finisce “per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”.  La posizione probatoria del danneggiato risulta infatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma, in termini generali, anche con le stesse scelte di fondo dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante. Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elaborata in ossequio a finalità socio-politiche ed economiche alla norma e alla materia in questione in realtà estranee, e comunque ormai (quantomeno) non (più) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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