Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 644 - pubb. 01/07/2007

Quietanza e transazione: configurabilità

Tribunale Mantova, 11 Maggio 2004. Est. Gibelli.


Obbligazioni e contratti - Pagamento - Quietanza rilasciata dal danneggiato all'assicuratore del danneggiante - Transazione - Configurabilità - Condizioni.



La quietanza, di regola, è un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva; tuttavia non può escludersi che la quietanza attesti una più ampia convenzione liberatoria, come la transazione, sempre che di tale negozio essa abbia i necessari requisiti, e cioè che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si estingua o si prevenga una lite, restando affidata al Giudice l’individuazione di un tale contenuto negoziale quando, attraverso l’interpretazione unitaria dell’intero contesto dei rapporti tra le parti, la quietanza liberatoria si manifesti come l’atto di una trattativa a contenuto transattivo.

Non è necessario che l'atto di quietanza contenga la puntuale indicazione delle reciproche concessioni con indicazione di quelle che erano le originarie contrapposte pretese, non essendo tale requisito previsto dalla legge e non essendo richiesta per l'esistenza della transazione la forma scritta ad substantiam.


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 23/3/2001 Verdi Pietro e Verdi Cristina, residenti in Suzzara, evocavano in giudizio avanti al Giudice di Pace di Gonzaga la Alfa S.r.l. (rectius S.p.A.), con sede in Suzzara, e le Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, esponendo:

1)    che il giorno 16/3/99, in Suzzara, Verdi Cristina, alla guida del ciclomotore Ciao Piaggio telaio n. 126808 di proprietà di Verdi Pietro, era stata urtata dal Ford Transit tg MN ** di proprietà della Alfa e condotto da Bianchi Mauro che non aveva concesso la precedenza al motociclo nell’immettersi in Via Marx da una laterale;

2)    che nell’incidente il ciclomotore aveva riportato danni materiali per £. 734.700 mentre Verdi Cristina aveva riportato lesioni personali rappresentate da “contusioni multiple di modesta entità con abrasioni superficiali della cute alla coscia e ginocchio sx” e trauma facciale;

3)    che i danni subiti da Verdi Cristina ammontavano a complessive £. 14.837.500 tenuto conto di un danno biologico nella percentuale del 4%, di una inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale di giorni 15;

4)    che Verdi Cristina e Verdi Pietro avevano sottoscritto nel luglio 1999 un atto di quietanza con cui avevano accettato dalle Generali Assicurazioni S.p.A. (Compagnia che assicurava la responsabilità civile del veicolo danneggiante) a titolo di risarcimento in via transattiva la somma di £. 2.300.000 (somma peraltro mai versata) e che la sottoscrizione di tale documento (che altro non era se non un contratto di transazione nullo per difetto di reciproche concessioni) aveva impedito la bonaria composizione della vertenza.

Ciò premesso Verdi Cristina e Verdi Pietro chiedevano che i convenuti fossero condannati a pagare in via tra loro solidale la somma di £. 734.700 a Verdi Pietro e la somma di £. 14.837.500 a Verdi Cristina o quelle diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia da contenersi comunque nella competenza del Giudice adito col favore delle spese.

Si costituivano ritualmente i convenuti i quali eccepivano che l’intervenuta transazione e l’adempimento puntuale degli obblighi dalla stessa derivanti erano preclusivi all’esperimento della proposta azione di risarcimento.

Con sentenza in data 8/3/02 (dep. Il 22/3/02) il Giudice di Pace di Gonzaga così statuiva: “definitivamente decidendo condanna l’Alfa S.r.l. (rectiusS.p.A. N.d.r.) in persona del suo legale rappresentante e le Generali Assicurazioni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, in solido, al pagamento in favore di Verdi Cristina della somma capitale di € 3.421,36 con interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.

Condanna i suddetti, in solido tra loro, a rimborsare all’attrice le spese della C.T.U. medico legale. Le spese di causa, liquidate in complessivi € 2.800,00, seguono la soccombenza”.

Avverso tale sentenza interponevano appello Alfa S.p.A. e le Assicurazioni Generali S.p.A. deducendo i seguenti motivi di appello: 1) erronea esclusione della natura di transazione del documento sottoscritto dagli attori; 2) erronea valutazione della prova scritta; 3) rinuncia all’azione; 4) disponibilità del diritto al risarcimento danni. Gli appellanti concludevano quindi per l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si costituivano ritualmente gli appellati i quali insistevano per il rigetto dell’appello e svolgevano appello incidentale.

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all’udienza del 13/1/04, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

L’appello principale è fondato e merita accoglimento.

Secondo l’appellata sentenza l’eccezione sollevata dai convenuti in primo grado (e odierni appellanti principali) non sarebbe accoglibile – così come non è stata accolta – “in quanto in linea con la prevalente giurisprudenza, la quietanza prodotta in causa non può equipararsi ad una rinuncia a far valere una pretesa per una prestazione maggiore del quantum che si attesta ricevuto, né a una transazione”.

Si legge ancora nell’appellata sentenza che “la quietanza è un atto unilaterale che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera espressione del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva (Cass. 12/03/64 n. 531)”.

E’ agli atti copia dell’atto sottoscritto dagli appellati del seguente letterale tenore per la parte che qui interessa:

“Atto di quietanza. Responsabilità civile auto. Il sottoscritto Verdi Pietro e Verdi Cristina Via *** *** di Suzzara, con riferimento al sinistro sopra identificato dichiara di ricevere dalla società Assicurazioni Generali la quale paga per conto del summenzionato assicurato, per la Responsabilità Civile verso Terzi con la polizza su indicata ed in virtù dell’art. 1917 c.c. la somma di £. 2.300.000 (duemilioni trecentomila) in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro e rilascia ampia e liberativa quietanza di saldo dichiarando di nulla più dover avere da chicchessia con rinuncia quindi ad ogni azione in qualsiasi sede”.

Avuto riguardo alla parte della motivazione dell’appellata sentenza sopra richiamata va ricordato che, se va riconosciuto che la quietanza, di regola, è un atto unilaterale, che importa il riconoscimento del pagamento fatto dal debitore, e non ha efficacia negoziale, perché concretandosi nella mera esposizione, da parte del creditore, del convincimento di essere stato soddisfatto di ogni spettanza, non determina il costituirsi di una situazione definitiva, non può escludersi che la quietanza attesti una più ampia convenzione liberatoria, come la transazione, sempre che di tale negozio essa abbia i necessari requisiti, e cioè che vi sia una reciproca dazione, ritenzione o promessa e che con essa si estingua o si prevenga una lite, restando affidata al Giudice l’individuazione di un tale contenuto negoziale quando, attraverso l’interpretazione unitaria dell’intero contesto dei rapporti tra le parti, la quietanza liberatoria si manifesti come l’atto di una trattativa a contenuto transattivo.

Nel caso di specie il riferimento ai danni originati dall’incidente stradale dal quale Verdi Cristina e Verdi Pietro derivavano le loro istanze risarcitorie da una lato (……… con riferimento al sinistro sopra indicato ………) e le espressioni usate (……… in via di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni proprio diritto presente e futuro ………) convincono del fatto che, al di là dell’intestazione quale atto di quietanza, comune intenzione delle parti fosse quella di prevenire una futura lite sulla quantificazione del credito risarcitorio conseguente al sinistro avvenuto in Suzzara il 16/3/99 facendosi reciproche concessioni.

Secondo gli appellati e appellanti incidentali (che pure riconoscono il contenuto negoziale di transazione della quietanza di cui si discute) dal documento contenente la transazione dovrebbe però comunque risultare anche la puntuale indicazione delle reciproche concessioni con l’indicazione di quelle che erano le originarie contrapposte pretese.

Tale tesi non può essere condivisa.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III 20/1/2003, n. 729) anzitutto tale assunto è privo di riscontro nella lettera della legge.

In secondo luogo, nella specie, la prova scritta non è richiesta adsubstantiam ma ad probationem.

Come è stato osservato (con la recente decisione della Suprema Cortetestè richiamata) “poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e, pertanto, l’oggetto di esso deve essere almeno determinabile in base a elementi risultanti dall’atto stesso e non aliunde, non potendosi a tal fine applicarsi il capoverso dell’art. 1362 c.c. né l’art. 1371 (Cass. 21/6/1999 n. 6214), è palese che non possono trasferirsi ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta solo ad probationem, i principi elaborati con riguardo a quelli per i quali la forma è, per volontà della legge, imposta ad substantiam”.

Si legge ancora nell’appellata sentenza che “non si può transigere su diritti non ancora in essere e i postumi delle lesioni riportate dall’attrice si sono manifestati dopo la sottoscrizione della quietanza in atti”.

Evidentemente il primo Giudice ha inteso richiamare il principio secondo cui per l’essenza stessa dell’istituto, la volontà di transigere, attraverso il congegno dell’aliquid datum e aliquid retentum, non può formarsi al di là di quanto, non essendo contemplato né contemplabile come danno futuro possibile, appartenga ad un ignoto futuribile, e come tale non possa considerarsi controverso nei termini della pretesa e della contestazione delle parti transigenti, restando così nel diritto del danneggiato di chiedere successivamente il risarcimento di quei danni, non ancora venuti ad esistenza al momento della transazione, dei quali non si avevano elementi per ritenere, secondo una ragionevole previsione, che si sarebbero potuti verificare.

L’affermazione contenuta nell’appellata sentenza e sopra riportata è però del tutto priva dell’indicazione degli elementi in base ai quali il primo Giudice è pervenuto a tale conclusione.

Anzi, tale conclusione contrasta con la documentazione in atti.

Nel caso di specie si devono infatti condividere le osservazioni che sul punto ha svolto la difesa degli appellanti principali e cioè che Verdi Cristina, prima del 14/7/99 (data della firma del documento), era a conoscenza dei lamentati postumi per sofferenza al ginocchio e ostruzione nasale.

E’ in atti (copia del) certificato a firma del Dott. Tazio Bertazzoni, medico chirurgo specialista in medicina del lavoro in Suzzara, in data 14/6/99, nel quale si legge “Esiti di incidente stradale del 16/3/99 con trauma distorsivo – contusivo ginocchio sx e trauma emifaccia sx.

Residua dolenzia persistente con parestesia al ginocchio, senso di ostruzione nasale a sx, da valutarsi in sede medico legale”.

Risulta poi che la Verdi si rivolse il 29/6/99 a specialista otorinolaringoiatra dell’Azienda Ospedaliera di Mantova con riscontro di “riferito trauma nasale senza apparente frattura nel marzo 1999.

Riferisce difficoltà respiratoria nasale. E.O. mucosa integra. Dorsiflessione sx convessa ad angolo acuto della cartilagine quadrangolare substenosante la fossa nasale sx ……… Scolo di moco – plus dal rinofaringe” e con consiglio di sottoporsi a rinomanometria.

Nella relazione medico legale di parte del Dott. Fabio Scarpari in data 21/12/1999 si legge che “i postumi che configurano il danno biologico sono sostenuti dalla persistenza di algia e ipoestesia alla faccia anteromediale del ginocchio in esiti di una contusione condrale e disturbi del flusso aereo alla narice sinistra”.

Non si evidenzia quindi alcuna patologia diversa da quelle già emerse antecedentemente.

Ciò è confermato da ultimo dalla C.T.U. del Dott. Marco Nobis il quale afferma che “il corteo clinico sintomatologico residuato alle lesioni è rappresentato dalla gonalgia da carico con modica lassità del comparto mediale in esito alla contusione subita, con lieve asimmetria della piramide nasale non influente sulla funzionalità respiratoria”.

In accoglimento dell’appello principale e in riforma dell’appellata sentenza si deve quindi dichiarare Alfa S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. tenuti a corrispondere a Verdi Pietro e Verdi Cristina la somma di € 1.187,85 (corrispondenti a £. 2.300.000) oggetto della transazione 14/7/99.

Tenuto conto dell’avvenuto pagamento in forza dell’appellata sentenza (e con riserva d’appello) dell’importo di € 7.837,35, Verdi Pietro e Verdi Cristina vanno condannati alla restituzione agli appellanti principali della differenza pari a € 6.649,50.

All’accoglimento dell’appello principale consegue il rigetto dell’appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.

Le spese della C.T.U., come liquidate, vanno poste a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.

Sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà delle spese del presente grado ponendosi il residuo che si liquida in € 820,59 di cui € 47,69 per esborsi, € 302,64 per diritti, € 400,00 per onorari, € 70,26 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico degli appellati e appellanti incidentali in solido.

P. Q. M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1)    in riforma dell’appellata sentenza:

a)    Dichiara Alfa S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. tenuti a corrispondere a Verdi Pietro e Verdi Cristina l’importo di € 1187,85 (corrispondenti a £. 2.300.000) oggetto della transazione 14/7/99;

b)    Tenuto conto dell’avvenuto pagamento in forza dell’appellata sentenza e con riserva d’appello dell’importo di € 7.837,35, condanna Verdi Pietro e Verdi Cristina alla restituzione della differenza pari a € 6.649,50;

c)    Pone le spese della C.T.U. come liquidate a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà;

d)    Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;

e)    Rigetta l’appello incidentale;

f)    Dichiara compensate nella misura della metà le spese del presente grado di giudizio ponendo il residuo che si liquida in € 820,59 di cui € 47,69 per esborsi, € 302,64 per diritti, € 400,00 per onorari, € 70,26 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico di Verdi Pietro e Verdi Cristina in solido.

Così deciso in data 11/05/2004 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova.