Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4802 - pubb. 30/05/2011

Perdita di chance e danno futuro, mera possibilità di conseguire un vantaggio ed onere della prova

Tribunale Piacenza, 24 Maggio 2011. Est. Morlini.


Perdita di chance - Nozione - Danno futuro - Distinzione - Dimostrazione dell'effettivo conseguimento di un vantaggio - Irrilevanza - Mera possibilità - Sufficienza - Valutazione equitativa del danno.



La chance è una forma di danno che può essere definita come occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell’incremento di un’utilità o della sua mancata diminuzione, diversa dalla mera aspettativa di fatto.
La domanda per perdita di chance va distinta da quella di danno futuro, posto che la prima riguarda la perdita della possibilità di raggiungere il risultato sperato ed attiene al danno emergente, mentre la seconda riguarda il mancato raggiungimento del risultato ed attiene al lucro cessante.
La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione: l’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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