Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3598 - pubb. 04/04/2011

Nullità della fideiussione rilasciata alla banca a garanzia di mutuo garantito da ipoteca su beni oggetto di precedente donazione

Tribunale Mantova, 30 Novembre 2010. Est. Gibelli.


Fideiussione rilasciata alla banca dal padre a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio - Previsione di solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa del fideiussore - Successivo mutuo con garanzia ipotecaria di beni in precedenza donati dal padre al figlio - Illiceità della fideiussione ai sensi dell'articolo 1344 c.c. costituendo la stessa il mezzo per eludere l'applicazione della norma imperativa di cui all'articolo 549 c.c. - Sussistenza.



È nulla per illiceità della causa (art. 1344 c.c.) la fideiussione rilasciata alla banca dal padre a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio, la quale preveda la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa dal fideiussore e venga rilasciata poco prima dell’erogazione al figlio, da parte della stessa banca, di un finanziamento, di importo pari alla fideiussione, garantito da ipoteca sui beni in precedenza donati dal padre al figlio. Detta fideiussione è, infatti, in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 549 c.c., in quanto avrebbe l’effetto di dissuadere il legittimario erede dal promuovere l'azione di riduzione, posto che l'incremento patrimoniale che deriverebbe dal vittorioso esperimento di detta azione sarebbe vanificato dal debito portato dall'obbligazione di garanzia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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