Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3321 - pubb. 07/03/2011

Locazione anteriore alla l. 431/1998, aggiornamento Istat e nullità della clausola che esonera il locatore dal formulare la richiesta anno per anno

Tribunale Mantova, 28 Gennaio 2011. Est. Gibelli.


Locazione di cose - Immobili ad uso abitativo - Contratto concluso prima della legge 431/1998 - Aggiornamento Istat - Clausola di esonero del locatore dall'onere di effettuare la richiesta anno per anno - Nullità - Intervenuta abrogazione degli articoli 24 e 79 della legge 392/1978 - Irrilevanza.



Per i contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitativo in regime ordinario stipulati nel vigore della legge n. 392/78 l'aggiornamento Istat del canone va richiesto anno per anno ex art. 24 della legge citata (oggi abrogato dall'art. 14 della legge n. 431/98) escludendosi ogni automatismo.
Una clausola che riconosca al locatore il diritto di conseguire tutti gli aggiornamenti maturati senza necessità di richiesta espressa ripetuta anno per anno si configura come nulla ex art. 79 legge n. 392/78 (anch'esso oggi abrogato ex art. 14 legge n. 431/98) in quanto diretta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le previsioni della medesima legge.
L'intervenuta abrogazione degli artt. 24 e 79 della legge n. 392/78, in difetto di una previsione di retroattività dell'abrogazione stessa o di altra norma che intervenga sull'azione diretta a far valere la nullità della pattuizione fin dall'inizio escludendola o limitandola, è irrilevante non comportando l'elisione delle nullità derivanti da pattuizioni pregresse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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