Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2872 - pubb. 09/02/2011

Contratto di trasporto, obblighi accessori, compilazione della scheda di trasporto e rifiuto del caricatore di consegnare la merce

Tribunale Mantova, 14 Dicembre 2010. Est. Bernardi.


Contratto di trasporto – Omessa compilazione da parte del vettore della scheda di trasporto – Violazione dell’obbligo di leale collaborazione fra le parti – Sussistenza – Rifiuto da parte del caricatore di consegnare al vettore la merce da caricare – Legittimità.



Anche il mancato adempimento degli obblighi accessori nascenti dal contratto può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 1460, c.c..
Poiché l’art. 7 del d. lgs. 286/2005 prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 26 II co. della legge 6-6-1974 n. 298 anche al caricatore che affidi il servizio di trasporto (tra l’altro) ad un vettore che operi violando condizioni e limiti prescritti nel titolo abilitativi, risulta evidente l’interesse del caricatore al controllo della regolare compilazione della scheda quantomeno per la parte che può implicare una sua responsabilità in vista di possibili accertamenti di violazioni commesse dai soggetti a vario titolo coinvolti nel trasporto sicché appare giustificato, in adempimento degli obblighi di collaborazione sanciti dall’art. 1375 c.c., il rifiuto da parte del caricatore di consegnare la merce al vettore il quale si rifiuti di compilare la scheda di trasporto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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