Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2837 - pubb. 23/01/2011

Fermo amministrativo, rapporto di proporzionalità tra il danno ed il fermo e liquidazione del danno da fermo tecnico in attesa della liberazione dal vincolo

Tribunale Varese, 14 Giugno 2010. Pres., est. Buffone.


Fermo amministrativo – Requisito della doppia proporzionalità – Sussiste.

Fermo amministrativo – Danno – Liquidazione in via equitativa – Sussiste.



La natura discrezionale del fermo amministrativo (non opinabile alla luce del testo normativo “può”), gli effetti altamente pregiudizievoli per il destinatario dello stesso e la ratio giustificatrice dell’istituto, impongono che sia rispettato, in materia, il principio della proporzionalità che, invero, deve sussistere su due fronti (proporzionalità cd. doppia). Il requisito di proporzionalità, discende dallo stesso diktat costituzionale, in virtù del combinato disposto degli artt. 3, e 97 senza trascurare l’anima delle disposizioni di cui agli artt. 41, 42 e 53 della Charta. In primo luogo deve esservi un rapporto di proporzionalità tra il credito tributario ed il bene oggetto del fermo: ciò discende da una interpretatio secundum constitutionem del verbo “può” presente nell’art. 86 cit. L’ente impositore, cioè, ha facoltà di procedere al fermo solo se l’oggetto dello stesso non si discosti eccessivamente, per valore, dall’ammontare della somma dovuta dal privato. Ma la proporzionalità deve registrarsi anche fra importo dovuto dal contribuente e danno che discende dalla imposizione del fermo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ vero che il danno patrimoniale, avendo contenuto economico, va provato: ma è anche vero che, in alcuni casi, la sua quantificazione è difficile e non agevole così da consentire al giudice, allegati indici presuntivi concreti e di fatto, di potere procedere ad un utilizzo moderato del potere liquidatorio equitativo. Tanto si trae dalla recente giurisprudenza di Cassazione, proprio sul danno da fermo tecnico. Secondo il Collegio (cfr. Cass. civ., sez. III, Sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010), con riferimento  al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura (danneggiata o vincolata) a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione o liberazione dal vincolo,  “è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo” (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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