Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2833 - pubb. 23/01/2011

Servizi e opere pubbliche e definizione di appalto e di concessione alla luce dell’ordinamento comunitario

Tribunale Varese, 19 Luglio 2010. Est. Sala.


Appalto e concessione - Differenze - Remunerazione del servizio reso dal priva, da parte dell’amministrazione, mediante versamento di un corrispettivo.



In tema di affidamento di servizi e opere pubbliche, prima la direttiva 95/50/CE e poi la nuova direttiva unificata 2004/18/CE hanno fornito una precisa definizione di appalto e di concessione. L'art. 1 della direttiva n. 2004/18/CE chiarisce che gli appalti pubblici sono quei "contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva". Mentre la concessione di servizi viene, invece, definita come quel contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Ai fini dell'ordinamento comunitario la linea di demarcazione tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi (per il resto accomunati sia dall'identica qualificazione in termini di "contratti" che dall'omologia dell'oggetto materiale dell'affidamento) è netta, poiché l'appalto pubblico di servizi, a differenza della concessione di servizi, riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, ed infine non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario" (Cass. S.U., ord. n. 12252/2009). Laddove pertanto non sia previsto che l'amministrazione remuneri il servizio reso dal privato versando un corrispettivo, deve escludersi che si sia in presenza di un contratto di appalto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale