Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26476 - pubb. 18/01/2022

Vendita internazionale di auto da corsa usata: ambito di applicazione (soggettivo) della Convenzione di Vienna del 1980 e aliud pro alio

Tribunale Parma, 28 Ottobre 2021. Est. Sinisi.


Vendita internazionale - Convenzione di Vienna del 1980 - Art. 1 - Ambito di applicazione - Contratto concluso tra imprenditori

Vendita internazionale - Convenzione di Vienna del 1980 - Art. 2, lett. a) - Ambito di applicazione - Qualifica formale di imprenditore

Vendita - Auto usata - Aliud pro alio - Funzione concreta - Non sussiste



La locuzione “sede di affari” di cui all’art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980 circoscrive l’ambito di applicazione della medesima Convenzione ai soli contratti di compravendita conclusi tra soggetti esercenti attività imprenditoriale.

Alla luce dell’interpretazione a contrario dell’art. 2, lett. a), della Convenzione di Vienna del 1980, ai fini dell’applicazione della medesima Convenzione, non è sufficiente che il contratto sia sostanzialmente riferibile all’attività imprenditoriale dei contraenti, è altresì necessario che gli stessi rivestano la qualifica formale di imprenditore (Nel caso di specie, l’esistenza di tale qualifica veniva esclusa dal giudice tenuto conto del fatto che le parti stavano in giudizio come persone fisiche e non come rappresentanti p.t. delle rispettive imprese).

Non integra vendita di aliud pro alio la vendita di un’auto da corsa usata, con motore non originale e numero di telaio difforme rispetto a quello originariamente impresso dalla produttrice — ma conforme a quanto riportato nella carta di circolazione —, giacché tali difetti non sono di tale natura da non consentire l’assolvimento della funzione concreta del bene preso in esame dai contraenti (Nel caso di specie, oltre al godimento, anche la commerciabilità del bene). (Ennio Piovesani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Ennio Piovesani, PhD



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