Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26062 - pubb. 20/10/2021

Danno da procurato concordato preventivo, presupposti e onere della prova

Tribunale Roma, 01 Settembre 2021. Pres. Di Salvo. Est. Romano.


Danno da procurato fallimento o da procurato concordato preventivo – Presupposti – Prevedibilità del danno – Onere dalla prova



Il riconoscimento del danno da procurato fallimento o, come nel caso di specie, da procurato concordato preventivo, presuppone che, quando l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore (art. 1225 c.c.), il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione, laddove la prevedibilità dell’obbligazione non costituisce un limite alla esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare e con la precisazione che incombe al creditore l’onere di fornire la prova della prevedibilità.

Tuttavia, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio (come sembrerebbe adombrare il dato testuale della norma), ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e  quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta (Cass., 30 gennaio 2007, n. 1956).

[Alla luce dei principi ora richiamati, il Tribunale ha escluso che, nel corso del rapporto contrattuale avente ad oggetto l’esecuzione dell’appalto per cui è causa, la convenuta potesse prevedere che eventuali propri inadempimenti potessero cagionare una crisi di liquidità della controparte contrattuale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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