Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2589 - pubb. 22/11/2010

Prodotto difettoso e distribuzione dell'onere della prova

Tribunale Mantova, 02 Luglio 2010. Est. Pagliuca.


Responsabilità da prodotto difettoso - Anomalie di funzionamento - Protesi difettosa - Onere della prova - Distribuzione - Principio di vicinanza della prova.



In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l'utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l'anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta. Questa conclusione è del resto coerente con il principio di c.d. vicinanza della prova (che impone opzioni interpretative che portino ad allocare l'onere probatorio in capo alla parte che sia maggiormente in grado di soddisfarlo, parte che nella fattispecie va senz'altro individuata nel produttore, piuttosto che nell'occasionale utilizzatore del prodotto) ed anche con il perseguimento della finalità di adeguata tutela della posizione “debole” del consumatore, coerentemente alla ratio che ha ispirato la disciplina comunitaria recepita ed attuata nell'ordinamento giuridico italiano mediante la promulgazione del DPR 224/88. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del produttore di una protesi). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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