Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25068 - pubb. 31/03/2021

Concorrenza sleale: viola l’art. 2598 c.c. la condotta del socio che anticipa le campagne promozionali

Tribunale Genova, 16 Febbraio 2021. Pres. Tuttobene. Est. Cazzato.


Concorrenza sleale – Atti compiuti dal socio di società organizzatrice di campagne promozionali – Campagne promozionali anticipate organizzate in proprio dal socio – Azione risarcitoria ed inibitoria – Legittimazione ad agire degli altri soci – Sussiste

Concorrenza sleale – Atti compiuti dal socio di società organizzatrice di campagne promozionali – Campagne promozionali anticipate organizzate in proprio dal socio – Utilizzo di informazioni riservate per anticipare campagne promozionale non allineate a quelle organizzate dalla società – Attività di concorrenza sleale – Violazione dei principi della correttezza professionale – Sussiste

Concorrenza sleale – Prova dei fatti – Necessità – Prova della colpa – Non necessità – Inibitoria – Doverosità – Penale per future attività illecite – Mancata concessione – Retroversione degli utili – Infondatezza – Pubblicazione della sentenza – Fondatezza



Sussiste la legittimazione attiva del socio di una società avente ad oggetto la selezione e la programmazione degli acquisti dei prodotti elettronici per conto dei soci e l’organizzazione di campagne promozionali a carattere nazionale ad agire in giudizio contro un altro socio responsabile di aver posto in essere atti di concorrenza sleale consistente nell’anticipare la promozione di prodotti il cui prezzo era stato concordato tra tutti i soci, praticando un prezzo ulteriormente ribassato.

Sussiste la concorrenza sleale prevista dal n. 3 dell’art. 2598 c.c. in caso di utilizzo di informazioni riservate e di mancato allineamento sulle modalità concordate circa le tempistiche di determinate offerte promozionali da parte del socio di una società che ha ad oggetto l’organizzazione di campagne promozionali su tutto il territorio nazionale, le cui tempistiche e condizioni i soci sono tenuti a rispettare al fine di promuovere il marchio concesso in sub licenza dalla società ai soci stessi per contraddistinguere i propri punti vendita.

Una volta raggiunta la prova della condotta di concorrenza sleale, non è necessaria la prova della colpa, in aderenza a quanto disposto dall’art. 2600 c. 3 c.c. e dal relativo accertamento deve conseguirne l’inibitoria. Tuttavia non può essere concessa la penale richiesta dall’attrice ai sensi degli artt. 2599 c.c. e 614-bis c.p.c., considerato che le condotte vietate sono state forzatamente identificate in maniera astratta, con riferimento alle future campagne promozionali della società partecipata e dalla riproposizione, da parte delle convenute, di elementi in qualche modo riconducibile a detta campagna. La fattispecie da sanzionare non si presta quindi ad essere diagnosticata con una rilevazione veramente automatica, come sarebbe necessario per applicare la penale, ma presuppone un ulteriore accertamento in fatto, per riconoscere il valore “anticipatorio” delle condizioni praticate dalle convenute rispetto alla promozione pianificata, e d’altra parte non si presta, sempre per il suo carattere astratto, ad una liquidazione forfettaria del danno conseguente.
Non può neppure essere riconosciuta la «reversione [o retroversione, o restituzione] degli utili» di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. non vertendo la presente causa in materia di tutela della proprietà industriale, e quindi di brevetto e diritto d’autore.
Va invece disposta la pubblicazione dell’estratto della sentenza (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome dei giudici) a cura e spese, in solido, dei responsabili degli atti di concorrenza sleale per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino” (Riferimenti normativi: artt. 2600, commi 2 e 3 e 2599 c.c.; 614-bis c.p.c.; art. 125, comma 3 e 126 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paolo Bontempi



Il testo integrale


 


Testo Integrale