Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23585 - pubb. 13/05/2020

Donazione remuneratoria e liberalità d’uso. Scrittura privata di riconoscimento di debito

Appello Torino, 22 Aprile 2020. Pres. Grosso. Est. Alzetta.


Donazione remuneratoria - Presupposti e caratteristiche - Necessità dell’atto pubblico sotto pena di nullità

Liberalità d’uso - Presupposti e caratteristiche - Forma libera

Scrittura privata di riconoscimento di debito - Necessità di un rapporto giuridico sottostante - Inversione dell’onere della prova



La donazione remuneratoria prevista dall’art. 770 c. 1 cod. civ., che soggiace alle condizioni di forma di cui all’art. 782 cod. civ. (atto pubblico a pena di nullità), consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare servizi resi dal donatario (Cass. 10262/2016).

La liberalità d’uso disciplinata dall’art. 770 c. 2, che non costituisce una donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, in occasione di festività o ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto conto dei legami esistenti tra le parti.

La promessa unilaterale di pagamento non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando solamente l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza di quest’ultimo (conferma Trib. Torino n. 672 del 2019). (Lorenza Iannuzzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Lorena Iannuzzi


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