Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23516 - pubb. 23/04/2020

La tutela del fideiussore prevista dall’art. 1956 c.c. non può essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo

Appello Firenze, 15 Aprile 2020. Pres. Riviello. Est. Cristina Severi.


 



Gli elementi che caratterizzano la garanzia autonoma non possono farsi discendere dalla semplice espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La tutela del fideiussore prevista dall’art. 1956 c.c. non può essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata, ma deve ritenersi abbracciare anche il modo in cui il creditore garantito gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto abbia dovuto corrispondere al creditore e ciò per il fondamento della norma, che  costituisce un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti e perciò onera il creditore di un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore e tale da non integrare un vero e proprio  abuso del diritto.

Il "far credito”, ai fini della norma citata, deve intendersi non solo come il mettere il debitore principale nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che il debitore principale continui a ricevere la prestazione a suo favore, senza dal canto suo eseguire la propria. (Carmine Volpe) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Carmine Volpe



Il testo integrale


 


Testo Integrale