Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2168 - pubb. 12/05/2010

Foro del consumatore e deroga convenzionale

Tribunale Piacenza, 04 Maggio 2010. Est. Morlini.


Codice del consumo – Foro del Consumatore – Deroga convenzionale – Clausola vessatoria – Regime transitorio – Consumatore – Definizione.



La clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, deve ritenersi vessatoria ex art. 33, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice al Consumo), trattandosi di norma indicante un foro esclusivo e speciale che impedisce pertanto l’applicabilità dei fori di cui agli artt. 18-20 codice procedura civile, e di norma che, avendo carattere processuale, è applicabile alle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, ancorché derivanti da contratti stipulati in epoca anteriore. Ai fini dell’applicazione della relativa normativa, deve considerarsi consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


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