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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21274 - pubb. 22/02/2019.

Sanzioni amministrative accessorie: confisca, definizione mediante pagamento in misura ridotta e preclusione dell’applicabilità della sanzione accessoria prevista dalla norma regionale speciale


Tribunale di Mantova, 05 Febbraio 2019. Est. Bernardi.

Opposizione a sanzioni amministrative accessorie – Confisca – Disciplina generale – Legge n. 689/1981 – Definizione mediante pagamento in misura ridotta – Preclusione dell’applicabilità della sanzione accessoria prevista dalla norma regionale speciale – Esclusione  

Opposizione a sanzioni amministrative accessorie – Legge n. 689/1981 – Natura dell’impugnazione – Deduzione da parte della p.a. di motivi aggiunti rispetto all’atto impugnato – Preclusione


Poiché l’art. 9 della legge n. 689/1981 prevede, tra l’altro, che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale ed essendo le norme di cui agli artt. 91 e 101 della legge regionale Lombardia n. 6/2010 disposizioni speciali che, come tali, prevalgono sulla disciplina generale contenuta agli artt. 16 e 20 della legge n. 689/1981, la avvenuta definizione della violazione mediante il pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 legge n. 689 del 1981, ancorché estingua ogni effetto di tale violazione in ordine alla sanzione pecuniaria, non ha efficacia derogativa rispetto all'obbligo di disporre la confisca, inderogabilmente prevista per la fattispecie in questione dalla normativa regionale (nel caso di specie dall’art. 101 co. 2 lett. b) della legge regionale Lombardia n. 6/2010).

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689/1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nell’ambito del quale l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza oggetto di impugnativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2113/18 r.g. promossa da: omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 1-6-2018 la società T. di V. C. & C. s.n.c. (di seguito T. s.n.c.) esponeva: 1) che la Guardia di Finanza aveva redatto il verbale di accertamento n. 2017/MN107/000000014 contestando la violazione dell’art. 91 co. 1 della legge regionale Lombardia n. 6/2010, verbale trasmesso al Comune di C., titolare del potere di vigilanza; 2) che, in pari data, la società ricorrente aveva provveduto alla definizione della violazione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, effettuando il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’art. 101 co. 2 lett. b) della predetta legge regionale n. 6/2010; 3) che, con ordinanza n. 114-17 del 23 settembre 2017, il Comune di C. aveva disposto “il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dell’impianto di distribuzione di carburante per uso privato costituito da n. 1 serbatoi unitamente al contenuto 26.446,00 litri di carburante per autotrazione di proprietà della ditta T. SNC previa sottoscrizione di apposita dichiarazione e dietro rimozione dei sigilli a cura del competente Comando della Guardia di Finanza; la confisca a favore del Comune di C. di una quantità di carburante pari a 26.440,00 litri di gasolio, che dovrà essere messo a disposizione il giorno del pubblico incanto e che rimane in custodia dell’interessato a sue cure e spese”; 4) che con la successiva ordinanza n. 117-17 del 25 settembre 2017, il Comune di C., a parziale rettifica del precedente provvedimento, aveva disposto “il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dell’impianto di distribuzione di carburante per uso privato costituito da n. 1 serbatoi unitamente al contenuto 26.446,00 litri di carburante per autotrazione di proprietà della ditta T. SNC previa sottoscrizione di apposita dichiarazione e dietro rimozione dei sigilli a cura del competente Comando della Guardia di Finanza; la confisca del prodotto a favore del Comune di C. pari a una quantità di carburante di 26.440,00 litri di gasolio e delle attrezzature, che dovrà essere messo a disposizione il giorno del pubblico incanto e che rimane in custodia dell’interessato a sue cure e spese”; 5) che, avverso detto provvedimento, essa aveva proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, chiedendone l’annullamento e che il giudizio era stato definito con sentenza in data 17 gennaio 2018, con la quale il T.A.R. ne aveva dichiarato l’inammissibilità per carenza di giurisdizione, stabilendo altresì che la controversia doveva essere riassunta dinanzi al giudice ordinario competente per territorio, ciò che essa appunto aveva fatto con l’attuale ricorso; 6) che l’ordinanza n. 117/17 del Comune di C. era illegittima nella parte in cui aveva disposto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca prevista dall’art. 101 L.R. 6/2010 sia per il carburante che per l’impianto di distribuzione; 7) che, in particolare, l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 101 co. 2 della legge regionale Lombardia n. 6/2010, aveva determinato l’estinzione sia dell’illecito che del procedimento sanzionatorio amministrativo con conseguente preclusione per l’Autorità preposta all’accertamento dell’infrazione e all’irrogazione della sanzione di proseguire l’iter sanzionatorio medesimo; 8) che, inoltre, in base all’art. 20 della legge 689/81, tranne che per le specifiche ipotesi contemplate nei commi 4 e 5 della norma, non era contemplata l’emissione da parte dell’Autorità competente, di un’autonoma ordinanza per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, con la conseguenza che l’irrogazione della sanzione amministrativa principale e di quella accessoria facoltativa doveva essere contestuale; 9) che la misura della confisca, quanto al caso di specie, era necessariamente facoltativa posto che né il carburante di proprietà e contenuto nei serbatoi né l’impianto di distribuzione, potevano essere considerati “cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione della quali costituisce violazione amministrativa” sicché la stessa, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/1981 non poteva essere applicata; 10) che, essendo stata contestata unicamente la violazione della norma di cui all’art. 91 co. 1 della predetta legge regionale che contempla il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, per gli impianti di distribuzione ad uso privato, il divieto era rivolto esclusivamente a soggetti proprietari (o gestori) di impianti di distribuzione ad uso privato titolari dell’autorizzazione rilasciata dal Comune (quale la T. s.n.c.) sicché per l’illecito contestato nel caso de quo, la confisca delle attrezzature non era nemmeno astrattamente applicabile; 11) che la medesima conclusione poteva dedursi in forza del tenore letterale dell’art. 101 della citata legge regionale che contempla tale sanzione accessoria esclusivamente per le ipotesi descritte sub a) e c) (alle quali perfettamente si attaglia, presupponendo le condotte ivi descritte proprio la mancanza di “preventiva autorizzazione”) e che, soprattutto, espressamente individuava il bene assoggettabile alla sanzione accessoria, oltre che nel prodotto, nelle attrezzature non autorizzate: alla stregua di tali deduzioni la società ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza n. 117-17 emessa dal Comune di C. G., evidenziando che il protrarsi della situazione le stava cagionando gravi danni.

Si costituiva il Comune di C. G. il quale affermava 12) che la confisca del prodotto e delle attrezzature era prevista dall’art. 101 co. 2 lett. b) della legge regionale Lombardia n. 6/2010, norma speciale applicabile al caso in esame stante l’accertata violazione dell’art. 91 co. 1 della medesima legge che prevedeva la confisca obbligatoria sicché non erano operanti le previsioni contenute negli artt. 16 e 20 della legge n. 689/1981; 13) che l’autorizzazione n. 8213 del 11-5-2001 relativa all’esercizio dell’impianto di distribuzione oggetto di giudizio era stata revocata con provvedimento n. 75 del 28-11-2017: alla stregua di siffatte deduzioni la difesa dell’ente pubblico chiedeva il rigetto dell’opposizione.

All’esito della discussione avvenuta all’udienza del 5-2-2019, veniva pronunciato il dispositivo.

L’opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

Premesso che è del tutto irrilevante ai fini del giudizio l’acquisizione (richiesta dalla difesa dell’opponente) del parere asseritamente espresso dalla Regione Lombardia in ordine alla applicabilità della sanzione della confisca, dovendo il Giudice applicare la legge senza essere vincolato alla valutazione espressa dall’organo amministrativo, va osservato che la legge 24 novembre 1981 n. 689 ha istituito una regolamentazione completa dei principi in materia di sanzioni amministrative e all’art. 9 ha stabilito che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale (per riferimenti generali si vedano Cass. 6-5-1998 n. 4545; Cass 20-5-1987 n. 4614).

Nel caso di specie le norme di cui agli artt. 91 e 101 della legge regionale Lombardia costituiscono disposizioni speciali che, pertanto, prevalgono sulla disciplina generale contenuta agli artt. 16 e 20 della legge n. 689/1981.

Va aggiunto che l’art. 101 co. 2 lett. b) della predetta legge regionale prevede la confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate in caso di accertata violazione del disposto di cui all’art. 91 co. 1 l. cit. come avvenuto nel caso di specie: ne deriva che il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 legge n. 689 del 1981, della somma stabilita per la violazione commessa, ancorché estingua ogni effetto di tale violazione in ordine alla sanzione pecuniaria, non ha efficacia derogativa rispetto all'obbligo di disporre la confisca, chiaramente e obbligatoriamente prevista per la fattispecie in questione; da ciò consegue che la misura accessoria può e deve essere disposta con separato procedimento il cui corso non è impedito dalla avvenuta definizione ai sensi dell’art. 16 della legge citata.

L’opposizione merita invece accoglimento limitatamente alla confisca delle attrezzature atteso che, seppure anche tale sanzione accessoria è anch’essa prevista dalla normativa regionale sopra richiamata, nondimeno al momento della emanazione della ordinanza n. 117 la autorizzazione all’esercizio dell’impianto di carburanti era ancora esistente, sicché la sanzione accessoria non poteva essere disposta a nulla rilevando che la autorizzazione sia stata revocata con provvedimento n. 75 del 28-11-2017 in quanto successivo all’emanazione della ordinanza impugnata.

A tale proposito va rammentato che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689/1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza (cfr. Cass. 31-10-2018 n. 27909; Cass. 16-4-2003 n. 6013).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla parte in cui è stata disposta la confisca anche delle attrezzature e confermata per il resto.

Le spese, liquidate in conformità dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, stante la parziale reciproca soccombenza sono compensate nella misura di un terzo, e per il resto poste a carico dell’opponente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da T. s.n.c. annulla l’ordinanza n. 117-17 emessa dal Comune di C. in data 25 settembre 2017, limitatamente alla misura della confisca delle attrezzature e la conferma per il resto;

- condanna la società T. s.n.c. a rimborsare al Comune di C. le spese di lite, compensandole nella misura di un terzo e, per l’effetto, liquidandole in € 2.291,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Mantova, 5 febbraio 2019.

Il Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi