Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20449 - pubb. 11/09/2018

Responsabilità ex. art. 1669 c.c. del venditore che impartisce direttive all’appaltatore

Tribunale Modena, 07 Marzo 2018. Est. Emilia Salvatore.


Responsabilità ex. art. 1669 c.c. del venditore che impartisce direttive all’appaltatore - Ammissibilità

Responsabilità solidale costruttore e direttore dei lavori - Imputazione gravi difetti - Ammissibilità



L’azione ex. art. 1669 c.c. può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti aver impartito direttamente o tramite il direttore dei lavori dallo stesso nominato indicazioni specifiche all’appaltatore ed esecutore delle opere, gravando sul venditore l’onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)

Il costruttore venditore e il progettista direttore dei lavori, ritenuta la loro responsabilità per i gravi difetti dell’immobile, rispondono in via solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. dei danni cagionati agli acquirenti, fermo restando nei soli rapporti interni e ai soli fini del regresso la graduazione delle rispettive responsabilità. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Fabio Benatti del Foro di Modena


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