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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20246 - pubb. 20/07/2018.

La persona fisica che abbia prestato fideiussione a favore della banca può aver agito come consumatore


Tribunale di Padova, 27 Giugno 2018. Est. Bertola.

Contratto di garanzia stipulato tra banca e persone fisiche - Qualità di consumatore - Accertamento - Criteri


Ai fini dell'applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, è irrilevante l'oggetto del contratto, dovendosi invece avere riguardo alla qualità del contraente, valutando se egli abbia agito o meno nell'ambito della sua attività professionale e se si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista sia con riferimento alla trattativa che all'informazione.

Tale situazione di inferiorità può verificarsi nell'ambito del contratto di garanzia stipulato tra una banca e la persona fisica dovendosi dunque verificare in concreto la qualità in cui questa ha agito stipulando la garanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

omissis

 

o s s e r v a

La Cassa di Risparmio ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice, San R. Snc, e contro i garanti tra cui anche le odierne attrici/opponenti.

Nel costituirsi in giudizio le attrici hanno eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale per avere residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, invocando l’applicazione del foro del consumatore in forza del principio di diritto espresso da Corte di Giustizia 74 e 534/2015 che riconosciuto la prevalenza del foro del consumatore anche per il caso in cui soggetti privi di collegamento patrimoniale con la società abbiano rilasciato una garanzia per la medesima.

Si è costituita la convenuta invocando il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24846 del 05/12/2016 secondo cui: “In presenza di un contratto autonomo di garanzia, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita” e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Rilevando questione preliminare idonea a definire parzialmente il giudizio è stata stralciata la posizione delle due garanti con formazione di autonomo giudizio e fissata l’odierna udienza di precisazione delle conclusioni.

L’opposizione è fondata e va accolta.

Va in primo luogo osservato che anche da un punto di gerarchia delle fonti e di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, i principi affermati, già nel 2015, da Corte di Giustizia 74 e 534/2015 appaiono travolgere anche il dictum espresso da Cass. Sez. 6 ord. 24846/2016 poiché appare inidonea una sentenza del giudice del singolo stato membro a superare un principio di portata generale affermato dalla Corte di Giustizia che, pur in un sistema di civil law quale è quello interno e comunitario, vede attribuire alle decisioni della Corte di Giustizia una forza cogente più simile a quanto accade nei sistemi a common law.

Il caso all’esame della Corte di Giustizia nella causa 534/2015 viene risolto confermando l’orientamento espresso nella recente ordinanza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2015, la quale si è pronunciata anch’essa sul tema dell’applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori (v. l’ordinanza del 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcãu, EU:C:2015:772).

La Corte ha anzitutto chiarito come sia del tutto irrilevante l’oggetto del contratto ai fini dell’applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di “consumatore” o di “professionista” potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto “garantito”.

Pertanto, a parere della Corte, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica.

Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione.

Tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell’ipotesi di un contratto di garanzia, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche.

Ciò che rileva è l’accertamento, nel merito, della qualità in cui i fideiussori hanno agito stipulando la garanzia personale.

In altri termini, la Corte di Giustizia europea ha precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo.

Essa va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee alla professione.

Nel costituirsi in giudizio la banca non ha dedotto o dimostrato che le due garanti avessero un interesse economico specifico al rilascio della fideiussione omettendo di contestare la circostanza, evidenziata dalle attrici, di non essere mai state socie della società per cui avevano prestato la garanzia, evidentemente solo in forza di un rapporto parentale o affettivo con i soci della stessa.

In ogni caso, la convenuta/opposta non ha fornito una prova di quale fosse il collegamento che potesse ritenere superata la natura consumeristica delle due garanti così che va dato atto che le stesse risiedono in un comune (Masi) che, pur essendo nella provincia amministrativa di Padova, rientra nel territorio di competenza del Tribunale di Rovigo.

Alla luce di ciò va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo quale foro del consumatore ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96 con dimezzamento di tutte le voci a fronte della speditezza e semplicità delle questioni rilevanti ai fini del decidere.

 

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) Accerta e dichiara la competenza del Tribunale di Rovigo quale foro del consumatore;

2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1058/2017 limitatamente alla posizione di Valeria B. e Antonia C.;

3) Condanna Cassa Di Risparmio Del Veneto S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Valeria B. ed Antonia C., le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 4.015,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;

Così deciso in Padova, il 27 giugno 2018.

Il Giudice - Dott. Giorgio Bertola.